Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21924/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 09/12/2022 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 619 c.p. commesso il 04/06/2014 (abbandono di 43 buste di avviso di deposito). Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 469 c.p.p. per mancata costituzione del contraddittorio in sede d'appello (sentenza predibattimentale) e (ii) nullità per omessa citazione e mancata audizione delle parti ex art. 178 e 179 c.p.p., insistendo per la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela (argomento che avrebbe portato al proscioglimento più favorevole rispetto alla prescrizione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rigettato il primo motivo perché l'art. 469 c.p.p. non si applica al giudizio di appello. Ha invece accolto il secondo motivo: alla luce della modificazione normativa (d.lgs. n.36/2018) l'art. 619 c.p. è divenuto procedibile a querela di parte; pertanto, in mancanza di querela, sussiste la causa di improcedibilità prevista dall'art. 129 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e la declaratoria di illegittimità costituzionale che tutela l'interesse dell'imputato a impugnare sentenze d'appello predibattimentali che dichiarino la prescrizione senza contraddittorio. Constatata l'improcedibilità per difetto di querela, la Cassazione ha annullato senza rinvio sia la sentenza di appello sia la sentenza di primo grado, pronunciando il proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale.

Norme richiamate

  • art. 619 cod. pen.

    reato oggetto del procedimento; modificato dal d.lgs. n.36/2018

    Dopo il d.lgs. n.36/2018 il delitto è procedibile a querela di parte; quindi l'assenza di querela determina improcedibilità dell'azione penale per i procedimenti pendenti

  • art. 469 cod. proc. pen.

    norma richiamata dal ricorrente

    Non è applicabile al giudizio d'appello; censura fondata su tale norma è infondata nel rito d'appello

  • art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.

    nullità per omessa citazione e mancata audizione delle parti

    L'omessa citazione e la mancata audizione integrano profili di nullità che incidono sul diritto di difesa e sul contraddittorio, rilevanti per la valutazione della legittimità della decisione predibattimentale

  • art. 129 cod. proc. pen.

    declaratoria di improcedibilità

    La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio la sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità (querela) e pronunciare la declaratoria di improcedibilità senza rinviare al giudice di merito

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen. (interpretazione giurisprudenziale)

    richiamata nella pronuncia della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale (sent. n.111/2022) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione che impediva al ricorrente di proporre ricorso per cassazione contro sentenza d'appello predibattimentale che dichiarasse la prescrizione senza contraddittorio, perché lesiva del diritto di difesa e del contraddittorio

  • d.lgs. n.36/2018

    modifica il regime di procedibilità per art. 619 c.p.

    Introduce per il delitto di cui all'art. 619 c.p. il regime di procedibilità a querela di parte; norma più favorevole applicabile ai procedimenti pendenti

  • Giurisprudenza (Sez. U. n.28954/2017, Iannelli; Sez. 5 n.44417/2022, Pepi)

    Linea pregressa: preferenza della causa estintiva (prescrizione) sulla nullità predibattimentale salvo prova evidente di innocenza; tuttavia alla luce della pronuncia costituzionale e successive decisioni, l'imputato conserva interesse a proporre ricorso per cassazione per far valere profili di nullità e richieste di proscioglimento/ improcedibilità

Massime di principio

  • Se in sede d'appello viene pronunciata una sentenza predibattimentale che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione senza contraddittorio, l'imputato ha interesse a proporre ricorso per cassazione, in particolare dopo la sentenza della Corte costituzionale n.111/2022.
  • Quando la norma sostanziale che disciplina la procedibilità del reato è stata modificata in senso più favorevole (es. trasformazione in reato procedibile a querela di parte), tale norma si applica retroattivamente ai procedimenti pendenti e può determinare l'improcedibilità dell'azione penale se manca la querela.
  • La declaratoria di improcedibilità per difetto di querela è più favorevole al reo rispetto alla dichiarazione di estinzione per prescrizione e può essere pronunciata anche in Cassazione ai sensi dell'art.129 c.p.p. senza rinvio quando la mancata condizione di procedibilità risulti evidente dagli atti.
  • In presenza di nullità formali (omessa citazione, mancata audizione) si deve valutare il rapporto con la prescrizione: benché in passato la prescrizione potesse prevalere, oggi il diritto di difesa e la tutela del contraddittorio impediscono che la forma predibattimentale precluda automaticamente la verifica di cause di proscioglimento più favorevoli.
  • In situazioni analoghe è consigliabile far tempestivamente emergere e documentare la mancanza di querela e opporsi all'assunzione di decisioni predibattimentali in appello, al fine di preservare la possibilità di ottenere il proscioglimento/ improcedibilità piuttosto che una pronuncia di prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.