Cassazione Penale, Sentenza n. 00508/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Berberi impugnava l'ordinanza di convalida dell'obbligo di "presentarsi personalmente" in Questura nei giorni di gara (durata 3 anni, con fasce orarie specifiche per le partite della USD Città di Fasano), adottata dal Questore dopo fatti avvenuti il 9 marzo 2025 (lancio di pietre e transenne, tentativo di forzare un blocco e contatto con ultras avversari, con supporto di materiale video). Il ricorso si fondava su due motivi principali: (i) violazione degli artt. 6, comma 3, L. 401/89 e 128 c.p.p. perché la convalida del GIP era intervenuta prima del decorso del termine previsto per consentire alla difesa di depositare memorie (notifica al ricorrente 17/03/2025 ore 16:10; richiesta di convalida del P.M. 18/03/2025 ore 12:50; convalida del GIP 18/03/2025 ore 15:30; memorie difensive depositate il 19/03/2025), e (ii) vizio di motivazione per avere il GIP svolto un controllo meramente formale, richiamando per relationem il contenuto del D.A.Spo. del Questore senza un approfondito controllo di legalità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la convalida non può intervenire prima del decorso del termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato poiché in caso contrario è impedito l'effettivo esercizio del diritto di difesa (contraddittorio cartolare). Pertanto l'ordinanza del GIP del 18/03/2025 è stata annullata senza rinvio e è stata dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore del 17/03/2025 limitatamente all'obbligo di presentazione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (L. 401/89)
art. 6; art. 6, comma 2; art. 6, comma 3; art. 6-bis
Le norme disciplinano i provvedimenti del Questore per la tutela dell'ordine pubblico negli eventi sportivi: il comma 3 dell'art. 6 impone che la convalida non intervenga prima del decorso del termine (interpretabile come 48 ore) dalla notifica, al fine di garantire il diritto di difesa mediante contraddittorio cartolare
Codice di procedura penale
Richiamato in relazione ai termini e modalità del contraddittorio e della presentazione di memorie nel procedimento di convalida; la violazione dei termini previsti è causa di nullità che impedisce l'effettivo esercizio della difesa
Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 137
Norma che autorizza il Procuratore generale a formulare conclusioni in sede di esame del ricorso; qui citata per le conclusioni rese dal Procuratore generale che hanno chiesto l'annullamento senza rinvio
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 3, Sentenza n. 6440 del 27/01/2016; Sez. 3, n. 32824 dell'11/06/2013; Sez. 3, n. 1788 del 16/02/2011
Costante orientamento secondo cui la convalida del provvedimento impeditivo in materia di manifestazioni sportive non può essere pronunciata prima del decorso del termine utile alla difesa (principio del contraddittorio cartolare), pena la nullità generale
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento del Questore che impone obblighi preventivi (es. obbligo di presentazione) non può essere pronunciata prima del decorso del termine utile alla difesa (orientamento giurisprudenziale: 48 ore dalla notifica) poiché in caso contrario sussiste nullità per lesione del diritto di difesa
- In presenza di una convalida prematura il rimedio è l'annullamento senza rinvio e la dichiarazione di inefficacia del provvedimento impugnato, se la violazione riguarda il contraddittorio necessario
- Il soggetto destinatario deve tempestivamente esercitare il diritto di difesa depositando memorie e documenti entro il termine previsto; la corretta annotazione degli orari di notifica è cruciale per contestare con successo una convalida anticipata
- Il Giudice, nel procedimento di convalida, è tenuto a un controllo di legalità non puramente formale: la mera rimessione per relationem alle risultanze del Questore senza motivazione propria può integrare motivo di impugnazione, anche se spesso sarà il vizio di mancato rispetto dei termini a determinare l'annullamento
- Quando si contesta una convalida o un provvedimento preventivo, conviene segnalare immediatamente la violazione dei termini procedurali e conservare le prove delle notifiche (ora e data) e dei depositi telematici/PEC
- L'annullamento è solitamente limitato agli aspetti viziati (qui: obbligo di presentazione); altri provvedimenti collegati potrebbero restare impregiudicati e quindi occorre verificare l'effetto concreto dell'annullamento sul complesso delle prescrizioni
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