Sentenza n. 15665/2026 - Roma, Sezione 2T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza commissariale che disponeva la delocalizzazione delle postazioni di commercio su area pubblica in alcune aree giubilari dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026, e atti municipali attuativi relativi alla ricollocazione della postazione della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza commissariale n. 55 del 19 dicembre 2024 e gli atti di Roma Capitale che ne hanno disposto l’attuazione e la ricollocazione della sua postazione. Ha dedotto: incompetenza del Commissario, perché privo di poteri in materia di soppressione o delocalizzazione delle postazioni commerciali, e sviamento rispetto alle finalità dell’incarico; assenza dei presupposti di urgenza e di particolare criticità richiesti per l’esercizio dei poteri straordinari; violazione delle garanzie partecipative, anche perché gli atti attuativi sarebbero stati preparati in anticipo senza consentire agli interessati di interloquire; difetto di istruttoria e irragionevolezza per mancanza di studi previsionali sull’impatto del traffico e per la durata della misura, estesa all’intero periodo giubilare anziché ai soli giorni di maggiore affluenza; sproporzione e disparità di trattamento rispetto agli “urtisti”, esclusi dalla delocalizzazione; infine, inidoneità commerciale e mancata conformità dei posteggi alternativi ai criteri applicabili alla ricollocazione. Dopo la cessazione degli effetti degli atti il 6 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di conservare interesse alla decisione sull’illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli atti avevano cessato di produrre effetti il 6 gennaio 2026. Ha tuttavia esaminato le censure, in ragione della dichiarazione di interesse risarcitorio, e ha respinto la domanda di accertamento dell’illegittimità. Ha escluso l’incompetenza: la delocalizzazione delle postazioni nelle aree prossime al Vaticano era funzionale alle celebrazioni giubilari e rientrava nei poteri commissariali previsti dalla legge n. 234/2021; l’ordinanza motivava inoltre adeguatamente l’urgenza e le criticità connesse alla gestione dell’affluenza, al deflusso, alle emergenze sanitarie e alla sicurezza. Ha ritenuto non censurabile la durata della misura, alla luce della fitta calendarizzazione degli eventi e del rischio che un’applicazione intermittente ne riducesse l’efficacia, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell’amministrazione. Ha respinto la censura partecipativa perché l’urgenza giustificava l’immediata delocalizzazione e, successivamente, l’amministrazione aveva avviato interlocuzioni sulle proposte di ricollocazione. Ha ritenuto ragionevoli i posteggi alternativi, dettagliatamente individuati e sufficientemente prossimi, come esito del bilanciamento tra le aspettative degli operatori e gli interessi pubblici alla sicurezza stradale e al decoro. Ha infine escluso la disparità di trattamento: gli urtisti appartengono a una categoria storica sottoposta a disciplina specifica e non si trovano in una situazione sostanzialmente identica a quella della ricorrente. Spese a carico della ricorrente per euro 2.500, oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti in solido.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Devono, comunque, scrutinarsi i motivi di impugnazione presentati dalla parte ricorrente ai fini dell’accertamento dell’illegittimità degli atti, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione della parte, ritualmente depositata nel presente giudizio, di avervi interesse a fini risarcitori (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 8 del 2022).
Per conservare l’esame dell’illegittimità degli atti ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. è sufficiente che la parte dichiari ritualmente in giudizio di avere interesse alla decisione ai fini risarcitori.
art. 1, comma 421, l. 234/2021
Questo Collegio osserva che l’ordinanza commissariale n. 55 del 2024 è del tutto coerente con le richiamate disposizioni della legge n. 234/2021 e s.m.i. Infatti, nel concetto di «interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo» deve essere ascritto anche quello in esame, con il quale si è provveduto, nell’imminenza dell’avvio delle celebrazioni, a delocalizzare le postazioni di commercio insistenti sull’area del Vaticano, ove del tutto ragionevolmente si attendeva la maggiore affluenza di pellegrini.
La nozione di interventi funzionali alle celebrazioni giubilari comprende la delocalizzazione di postazioni commerciali situate nelle aree in cui è ragionevolmente attesa la maggiore affluenza di pellegrini.
art. 1, comma 425, l. 234/2021
In tale contesto, l’ordinanza impugnata motiva adeguatamente sulle ragioni di urgenza e sulle criticità riscontrate nella gestione dell’affluenza e dei pellegrini nelle aree limitrofe al Vaticano, tali da rendere necessarie le misure volte «a consentirne il regolare deflusso ovvero di garantire una tempestiva risposta ad eventuali emergenze-urgenze di carattere sanitario nonché di ordine pubblico e sicurezza urbana».
L’esercizio del potere commissariale di ordinanza in deroga è giustificato quando l’atto esplicita le ragioni di urgenza e le criticità che rendono necessarie misure per il deflusso e per fronteggiare emergenze sanitarie, di ordine pubblico o di sicurezza urbana.
Massime di principio
- L’interesse alla decisione sull’illegittimità degli atti ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. può essere mantenuto, dopo la cessazione degli effetti dell’atto, mediante una dichiarazione ritualmente resa dalla parte circa l’interesse a fini risarcitori.
- I poteri commissariali previsti per interventi funzionali a un evento straordinario comprendono misure di delocalizzazione di attività commerciali quando siano dirette a gestire l’afflusso nell’area interessata e siano sorrette da ragioni di urgenza e criticità adeguatamente esplicitate.
- La durata di una misura organizzativa connessa a un evento straordinario non è irragionevole per il solo fatto di coprire l’intero periodo dell’evento, quando la frequenza degli appuntamenti e l’esigenza di garantirne l’efficacia rendano non adeguata un’applicazione intermittente; il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alla valutazione discrezionale dell’amministrazione.
- L’urgenza adeguatamente motivata può giustificare l’immediata adozione di misure senza previa interlocuzione procedimentale, quando l’amministrazione avvii successivamente il confronto con gli interessati sulle modalità attuative.
- La disparità di trattamento richiede situazioni sostanziali comparabili; non è configurabile quando la categoria assunta come termine di paragone sia storicamente caratterizzata e soggetta a una disciplina specifica.
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