Cassazione Civile, Sentenza n. 31494/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della pronuncia della Commissione tributaria regionale (sez. staccata di Salerno) concernente avvisi di accertamento per l'anno 2011. L'Agenzia contestava che i provvedimenti impositivi fossero invalsi per difetto della valida delega di firma del funzionario che aveva sottoscritto gli atti. In primo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati accolti per la mancanza di valida delega; in appello l'ufficio aveva ottenuto l'accoglimento parziale (per un procedimento era stata ritenuta prodotta idonea delega, per l'altro il giudice aveva ritenuto mancante la prova della delega e della specifica indicazione del nominativo del funzionario). L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione censurando la valutazione probatoria del giudice di merito e la presunta necessità della indicazione nominativa nella delega.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibili i motivi che contestavano la valutazione documentale del giudice d'appello (impostazione revocatoria), ha confermato che il giudice del gravame ha motivatamente rilevato l'assenza di prova dell'atto specifico di delega e della indicazione nominativa in relazione agli atti prodotti, e ha richiamato il principio secondo cui, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l'avviso, l'amministrazione ha l'onere di produrre la delega anche nel corso del secondo grado. Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma, per i profili ritenuti mancanti di prova, dell'illegittimità dell'avviso impugnato; decisione sulle spese: nulla sulle spese (attesa la mancata costituzione degli intimati).
Norme richiamate
art. 360, comma primo, nn. 3), 4), 5) cod. proc. civ.
art. 360, comma primo, n. 5), n.4), n.3), cod. proc. civ.
Regolano i motivi di ricorso per cassazione (omesso esame di fatto decisivo, motivazione apparente, violazione di norme di diritto). La Corte ha ritenuto inammissibili censure che equivalevano a mera revisione della valutazione probatoria operata dal giudice del merito.
art. 42, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 42, d.P.R. n. 600/1973
Stabilisce che l'avviso di accertamento deve recare la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la legittimazione è contestata, l'amministrazione deve dimostrare la delega di firma.
art. 2697 cod. civ.
Norma sul riparto dell'onere della prova. La Corte ha richiamato che, quando il contribuente contesta la legittimazione del sottoscrittore, l'onere di produzione probatoria grava sull'amministrazione.
Cass. civ., 28 giugno 2021, n. 18359 (giurisprudenza richiamata)
Cass. civ., 28 giugno 2021, n. 18359
Giurisprudenza che afferma la nullità dell'avviso di accertamento quando manca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un delegato e il principio che l'Amministrazione deve provare la delega quando la legittimazione è contestata.
Massime di principio
- Se il contribuente contesta la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto un avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di produrre la delega specifica (anche nel corso del secondo grado di giudizio) per dimostrare la validità della sottoscrizione.
- La mancata produzione dell'atto di delega o di documentazione che consenta di identificare in modo chiaro il delegato può comportare l'annullamento dell'avviso per vizio nella sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 DPR n. 600/1973.
- Le doglianze in Cassazione che si limitano a contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice del merito configurano, di regola, censure inammissibili se poste in termini di mera revisione del fatto (revocatoria), salvo profili di diritto ben circostanziati.
- L'indicazione nominativa del delegato nella documentazione amministrativa è elemento probatorio rilevante: in assenza di tale indicazione, l'Amministrazione dovrebbe integrare la prova con l'atto di delega o con elementi che rendano incontrovertibile la titolarità del potere di firma.
- La delega di firma è distinta dalla delega di funzioni; l'Amministrazione deve comunque provare il corretto esercizio del potere organizzativo/di firma quando la legittimazione è contestata (principio della vicinanza della prova).
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