Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3024/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento della procedura selettiva indetta ai sensi dell''art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 dall’Amministrazione resistente (v. all. 1 ricorrente);

Giustizia amministrativa202504450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: procedura selettiva indetta ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 per il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Provinciale di Agrigento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la procedura selettiva indetta dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio è emerso dalla documentazione depositata dall'amministrazione che la procedura si è conclusa con l'individuazione di un candidato per il conferimento dell'incarico. Il giudice ha quindi rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto individuato, quale controinteressato sopravvenuto. Non sono stati ancora esaminati nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro la procedura selettiva.

La decisione

Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., nei confronti del soggetto individuato all'esito della procedura selettiva. L'Agenzia delle Entrate dovrà comunicare ai ricorrenti l'indirizzo di residenza del controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. I ricorrenti dovranno notificare il ricorso al controinteressato entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del gravame, e depositare prima della prossima udienza la prova degli adempimenti notificatori, compreso l'esito della consegna del plico postale. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 15 luglio 2026 per la definizione della controversia. Non è stata adottata alcuna decisione sui motivi di merito.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    La disposizione è stata applicata per ordinare la chiamata in giudizio del soggetto individuato all'esito della procedura selettiva, qualificato come controinteressato sopravvenuto.

  • art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    È la base normativa della procedura selettiva impugnata; l'ordinanza non ne esamina l'interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di annullamento relativo a una procedura selettiva, emerge che la procedura si è conclusa con l'individuazione del destinatario dell'incarico o del beneficio controverso, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto quale controinteressato sopravvenuto.
  • L'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio fissato dal giudice; l'omissione degli adempimenti notificatori può comportare l'improcedibilità del ricorso.
  • Quando l'indirizzo del controinteressato non è nella disponibilità del ricorrente, il giudice può porre a carico dell'amministrazione l'obbligo di comunicarlo entro un termine determinato, così da rendere possibile la tempestiva notificazione.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.