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Sentenza

Sentenza del 22/02/2018 n. 400 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Catasto - Estimi catastali e classamento: catasto urbano - Variazione della rendita proposta con procedura DOCFA - Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la decorrenza della variazione della rendita catastale, sostenendo che la rendita rettificata dovesse produrre effetti retroattivi. La questione riguardava in particolare la distinzione tra variazione proposta dal contribuente tramite DOCFA per correggere propri errori materiali o di fatto e variazione necessaria per correggere un errore imputabile all'Ufficio.

La decisione

La Corte Suprema ha confermato che, quando la variazione della rendita è proposta dal contribuente mediante DOCFA per correggere un errore materiale o di fatto a lui imputabile, essa produce effetti dall'anno successivo a quello in cui la variazione viene annotata negli atti catastali. La retroattività è ammessa soltanto se la variazione dipende da un errore di fatto commesso dall'Ufficio, purché tale errore sia evidente, incontestabile e riconosciuto dallo stesso Ufficio.

Norme richiamate

  • Procedura DOCFA e disciplina della rendita catastale

    Le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali quando la variazione è stata proposta dal contribuente con la procedura DOCFA.

    La rendita proposta dal contribuente non può normalmente essere utilizzata retroattivamente per periodi anteriori alla sua annotazione catastale, quando serve a correggere un errore materiale o di fatto del contribuente.

  • Ordinanza della Corte di Cassazione 28 agosto 2017, n. 20463

    La retroattività della variazione della rendita sussiste esclusivamente nel caso in cui la variazione derivi da un errore di fatto compiuto dall'Ufficio, evidente e incontestabile perché riconosciuto dall'Ufficio stesso.

    La retroattività costituisce un'eccezione limitata ai casi di errore dell'Amministrazione chiaramente accertato e riconosciuto; non opera automaticamente per ogni variazione catastale richiesta dal contribuente.

Massime di principio

  • Una variazione catastale proposta dal contribuente tramite DOCFA produce, di regola, effetti dall'anno successivo alla sua annotazione negli atti catastali.
  • La correzione di un errore commesso dal contribuente non consente normalmente di ricalcolare retroattivamente i tributi sulla base della nuova rendita.
  • La retroattività può essere riconosciuta quando l'errore deriva dall'Ufficio ed è oggettivamente evidente, incontestabile e formalmente riconosciuto dall'Amministrazione.
  • Per ottenere effetti retroattivi non è sufficiente dimostrare che la rendita precedente fosse inesatta: occorre provare che l'inesattezza dipendesse da un errore dell'Ufficio, non da una dichiarazione o proposta errata del contribuente.

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