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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 10196 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi hanno impugnato l'avviso con cui erano state richieste maggiori imposte di successione a seguito della decadenza dall'agevolazione "prima casa", poiché l'immobile era stato ritenuto abitazione di lusso. In Cassazione hanno contestato: l'applicazione della proroga biennale dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002; l'applicazione del D.M. 2 agosto 1969, anziché del D.M. 4 dicembre 1961, in ragione della data di costruzione dell'immobile; e l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile la proroga biennale ai termini per la rettifica e la liquidazione delle maggiori imposte derivanti dalla decadenza dalle agevolazioni. Ha inoltre affermato che, per stabilire se spettasse l'agevolazione, occorre fare riferimento alla disciplina vigente al momento dell'acquisto e non alla data originaria di costruzione dell'immobile. Le caratteristiche dell'immobile possono essere valutate anche considerando interventi di ristrutturazione idonei a modificarne consistenza e natura. La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente, anche perché fondata su uno specifico accertamento di fatto. Non è stata disposta la condanna alle spese, poiché l'Amministrazione non aveva svolto un'effettiva attività difensiva.

Norme richiamate

  • Legge n. 154 del 1988, art. 12

    La disposizione era stata invocata dagli eredi per usufruire dell'agevolazione relativa all'immobile adibito a casa di abitazione della famiglia.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76

    Prevede il termine triennale per l'accertamento e la liquidazione delle maggiori imposte; tale termine può essere prorogato nei casi previsti dalla normativa successiva.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis

    La proroga di due anni è applicabile anche ai termini relativi alle maggiori imposte dovute per la decadenza dalle agevolazioni, compresa l'agevolazione prima casa, anche se il comma 1-bis non contiene un espresso richiamo.

  • D.M. 2 agosto 1969, art. 10

    Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961.

    La norma ha natura transitoria e non divide stabilmente nel tempo le nozioni di abitazione di lusso e non di lusso. Ai fini dell'agevolazione occorre considerare la disciplina vigente al momento dell'acquisto, non semplicemente la data originaria di costruzione.

  • D.M. 4 dicembre 1961

    La disciplina previgente può trovare applicazione solo nelle specifiche situazioni transitorie contemplate dal D.M. 2 agosto 1969, non automaticamente per ogni immobile costruito prima del 1969.

Massime di principio

  • Per verificare la spettanza dell'agevolazione prima casa, normalmente rileva la disciplina vigente al momento dell'acquisto, non quella vigente quando l'immobile è stato originariamente costruito.
  • La valutazione delle caratteristiche di lusso può tenere conto di ristrutturazioni o interventi edilizi che abbiano modificato la consistenza, la struttura o le caratteristiche dell'immobile.
  • Le disposizioni transitorie sulle abitazioni costruite con licenze anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina non comportano, di regola, una scelta automatica della normativa più risalente.
  • La proroga dei termini di accertamento prevista dalla legislazione condonistica può applicarsi anche alla decadenza da agevolazioni fiscali, se la giurisprudenza ha assimilato tale fattispecie alle altre violazioni agevolative.
  • In presenza di un accertamento di fatto specifico e di una motivazione coerente con la giurisprudenza consolidata, la Corte di cassazione difficilmente censura la sentenza di merito per insufficienza della motivazione.

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