Cassazione Penale, Sentenza n. 12185/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Con un unico motivo il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.). La difesa contestava il deficit probatorio circa il concreto atto materiale di sostituzione della targa sullo scooter contestato, sostenendo che la targa era di fatto nella disponibilità del fratello convivente e che, in assenza di altra indicazione, logicamente poteva essere stato quest'ultimo a compiere l'alterazione. Si lamentava altresì che la qualificazione del reato come riciclaggio risultasse impropria rispetto alla ricettazione, quest'ultima presunta prescritta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non sussistere la violazione di legge denunciata e che la motivazione della Corte di appello non fosse manifestamente illogica. I giudici hanno condiviso la qualificazione del fatto come riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis c.p., sottolineando l'idoneità dissimulatoria della sostituzione della targa per occultare la provenienza del veicolo e la rilevanza del fatto che la targa apposta identificava un veicolo di proprietà del fratello convivente. In assenza di qualsiasi spiegazione alternativa fornita dall'imputato, le corti di merito hanno formulato inferenze logiche non manifestamente illogiche che collegano la disponibilità del mezzo e della targa alla responsabilità dell'imputato nell'alterazione. Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; motivazione redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Lamentata la violazione e la falsa applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione come mezzi di impugnazione; la Corte ha ritenuto infondati i profili dedotti ai sensi di questa norma
art. 648-bis cod. pen.
Il fatto è stato qualificato come riciclaggio: la sostituzione della targa è stata ritenuta condotta dissimulatoria idonea a occultare la provenienza del veicolo provento di furto e a favorirne la circolazione o l'immissione nel mercato dell'usato
Massime di principio
- La mera detenzione di un bene alterato non basta automaticamente per la responsabilità penale per alterazione; occorrono elementi che colleghino il detentore all'attività di alterazione o manipolazione, salvo che emergano elementi indiziari idonei a sostenere tale collegamento
- La sostituzione o applicazione di targhe riconducibili a veicoli in possesso di familiari conviventi su un veicolo di provenienza illecita è un indizio rilevante: in assenza di una plausibile spiegazione alternativa, le corti possono inferire la responsabilità dell'utilizzatore/possessore
- Quando la condotta ha efficacia dissimulatoria sugli elementi identificativi del bene e mira a farne apparire la lecita provenienza, essa può essere ricondotta all'ambito del reato di riciclaggio (art. 648-bis) e non alla sola ricettazione
- La difesa che contesta la paternità materiale dell'alterazione dovrebbe fornire elementi probatori o spiegazioni alternative concrete per contrastare le inferenze logiche dei giudici di merito
- Le corti di legittimità valutano se la motivazione delle corti di merito sia logicamente congrua: argomentazioni inferenziali non manifestamente illogiche sono idonee a sostenere la condanna
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12113/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12117/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12125/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12126/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12127/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12128/2023 del 23/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →