Cassazione Penale, Ordinanza n. 18976/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Ha dedotto un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare l'omessa motivazione sulla misura degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, ritenuti eccessivi. Il ricorso si concentrava quindi esclusivamente sulla congruità della pena, della pena base, degli aumenti per continuazione e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito una motivazione, seppur sintetica, sufficiente e non illogica sul trattamento sanzionatorio complessivo, valorizzando la personalità negativa dell'imputato, i numerosi e specifici precedenti penali, la gravità dei fatti e la particolare allarmante resistenza posta in essere, con lesioni riportate dagli agenti di polizia giudiziaria. La Corte ha inoltre osservato che gli aumenti per continuazione erano contenuti, sicché la motivazione poteva essere soddisfatta anche mediante il richiamo alla congruità della pena ex art. 133 c.p. All'inammissibilità è seguita la declaratoria di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La congruità della pena può essere motivata in modo sintetico, specie quando gli aumenti per continuazione risultino contenuti e il giudice abbia richiamato gli elementi rilevanti per la commisurazione della pena.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, degli elementi essenziali rilevanti ex art. 133 c.p. e del complessivo apprezzamento della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
- Gli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione non richiedono una motivazione particolarmente estesa quando siano di modesta entità e risultino coerenti con la valutazione complessiva della pena base.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto dal richiamo ai precedenti penali specifici, alla negativa personalità dell'imputato e alla gravità concreta dei fatti.
- La censura di legittimità che investa soltanto la misura della pena è inammissibile se si risolve in una critica di merito alla valutazione discrezionale del giudice, in assenza di manifeste illogicità o carenze motivazionali decisive.
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