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Sentenza

Sentenza n. 566/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento, - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di approvazione degli atti della Commissione (pubblicato sull’Albo Pretorio in data -OMISSIS-); - del decreto rettorale n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- e del D.R. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di nomina della Commissione; - dei verbali della Commissione giudicatrice n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- di “seduta preliminare per via telematica”, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di “accertamento dei requisiti di partecipazione”, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di “individuazione e valutazione dei titoli e delle pubblicazioni” e relativi allegati, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di “prosecuzione dell’individuazione e della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni” e relativi allegati, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di “individuazione del candidato idoneo”; - nonché di ogni altro atto a questi presupposti, connessi o conseguenti e, in particolare, ove intervenuta, della delibera del Consiglio di Dipartimento di proposta di chiamata della Prof.ssa -OMISSIS- di cui non si conoscono gli estremi e il contenuto, della presa di servizio e del relativo contratto anch’essi non conosciuti, unitamente al decreto rettorale di nomina (anch’esso non conosciuto); - del decreto rettorale n. -OMISSIS- (“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 20.10.2010 n. 240”); - del decreto rettorale n. -OMISSIS- (Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare-OMISSIS-); - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9 luglio 2025: - della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dell’Università degli Studi di -OMISSIS- “-OMISSIS-” - Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, comunicazione, avente ad oggetto la “Presa di servizio in qualità di -OMISSIS- di I Fascia della Prof.ssa -OMISSIS-”; - del decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di nomina della prof.ssa -OMISSIS-; - della delibera del Consiglio di Amministrazione del -OMISSIS--OMISSIS-, con cui è stata approvata la proposta di chiamata della Prof.ssa -OMISSIS-; - della delibera del Senato Accademico del -OMISSIS--OMISSIS-, con cui è stato espresso parere favorevole alla proposta di chiamata; - della delibera del Consiglio di Dipartimento del -OMISSIS-, di proposta di chiamata della Prof.ssa -OMISSIS-; - di ogni altro atto a questi presupposti, connessi o conseguenti.

Giustizia amministrativa202500769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia, inclusi il bando, il regolamento di Ateneo, gli atti della Commissione, l'approvazione degli atti, la proposta di chiamata e la nomina della candidata risultata idonea

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la procedura selettiva universitaria deducendo: violazione del principio dell’anonimato, perché il termine per la ricusazione dei commissari decorreva dalla nomina della Commissione e avrebbe consentito ai commissari di conoscere il nominativo della candidata prima della fissazione dei criteri; illegittimità dei criteri di valutazione, ritenuti generici, privi di parametri specifici, misurabili e di pesi o sottopesi; illegittimità dell’applicazione dei criteri, per l’assenza di punteggi numerici e per l’utilizzo di giudizi sintetici quali “ottimo”, “più che buono” e “buono”; difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e disparità di trattamento nella valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e della produzione scientifica. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la Commissione non avrebbe adeguatamente valorizzato il proprio curriculum, i premi, le relazioni su invito, la borsa di ricerca e il maggior numero di pubblicazioni, avrebbe erroneamente indicato il numero delle pubblicazioni e avrebbe attribuito rilievo non previsto alla coerenza della produzione scientifica con il settore scientifico-disciplinare. Con motivi aggiunti ha impugnato gli ulteriori atti di chiamata e nomina della candidata risultata idonea, deducendone l’invalidità derivata. L’Università e la controinteressata hanno chiesto il rigetto; la controinteressata ha anche eccepito l’improcedibilità per omessa impugnazione degli atti successivi all’approvazione degli atti, eccezione non accolta perché il ricorso è stato respinto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando integralmente le spese. Ha ritenuto infondata la censura sull’anonimato perché la sostituzione del commissario dimissionario è intervenuta prima dell’insediamento della Commissione e della fissazione dei criteri; inoltre, il verbale della prima seduta prevedeva che l’elenco e la documentazione dei candidati fossero resi disponibili sulla piattaforma PICA solo dopo la trasmissione del verbale al responsabile del procedimento. La doglianza era comunque formulata in termini ipotetici e la ricorrente non aveva dimostrato un’incidenza concreta della conoscenza dei nominativi sulla fissazione dei criteri o un vantaggio per la controinteressata. Il Collegio ha ritenuto legittimi i criteri predeterminati dalla Commissione, reputandoli sufficientemente specifici e coerenti con il bando, il regolamento di Ateneo e gli standard normativi: la Commissione dispone di ampia discrezionalità tecnica e le sue scelte sono sindacabili solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento. Non era necessario stabilire pesi, sottopesi o parametri numerici, poiché la normativa e la lex specialis consentivano una progressiva specificazione dei criteri e la valutazione globale qualitativa. È stata ritenuta legittima anche l’assenza di punteggi numerici: nei concorsi universitari la valutazione può fondarsi su giudizi qualitativi assoluti e comparativi, purché motivati e idonei a rendere ricostruibile l’iter logico. Le aggettivazioni utilizzate dalla Commissione sono state considerate equivalenti, nella loro funzione sintetica, a una valutazione numerica. Quanto ai giudizi sui titoli e sulle pubblicazioni, il TAR ha escluso l’obbligo di una valutazione analitica di ogni singolo elemento, essendo sufficiente una valutazione globale e complessiva del profilo scientifico, purché i titoli siano acquisiti e considerati nel quadro della valutazione. Il giudice non ha ravvisato errori macroscopici, travisamenti, contraddizioni o illogicità nella valorizzazione della coerenza delle attività con il settore scientifico-disciplinare, nella diversa valutazione dell’originalità delle pubblicazioni o nel giudizio di parziale coerenza della produzione della ricorrente. La valutazione della Commissione è rimasta entro il fisiologico margine di opinabilità proprio della discrezionalità tecnica e non poteva essere sostituita da quella del giudice.

Norme richiamate

  • artt. 18 e 24 l. 240/2010

    Costituiscono il quadro legislativo della chiamata dei professori universitari e della valutazione di pubblicazioni, curriculum e attività didattica, lasciando agli Atenei la possibilità di specificare progressivamente i criteri attraverso regolamento, bando e Commissione.

  • art. 5, comma 5, D.R. di Ateneo sul regolamento per la chiamata dei professori di ruolo

    dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di 5 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari

    La previsione del termine per la ricusazione non è stata ritenuta illegittima nel caso concreto, poiché la Commissione è stata sostituita prima dell’insediamento e della fissazione dei criteri e l’accesso ai nominativi dei candidati è avvenuto successivamente alla prima seduta.

  • art. 7 del bando della procedura selettiva

    Riproduceva la disciplina del termine per la ricusazione dei commissari; la relativa censura è stata respinta per l’assenza di una violazione concreta e dimostrata dell’anonimato.

  • art. 6 del D.R. di Ateneo sul regolamento per la chiamata dei professori di ruolo

    criteri generali già previsti dal bando nonché gli ulteriori criteri e parametri predeterminati dalla stessa Commissione nel rispetto degli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente

    Non impone necessariamente l’attribuzione di pesi e sottopesi numerici; opera come limite alla discrezionalità della Commissione, vincolandola agli elementi oggettivi e agli standard qualitativi indicati dal regolamento e dal bando.

  • art. 8 del bando della procedura selettiva

    È stato ritenuto rispettato dalla Commissione mediante la predeterminazione di criteri adeguati e la successiva valutazione globale e comparativa dei candidati.

  • artt. 3 e 4 D.M. 344/2011

    Sono richiamati quali standard qualitativi di riferimento per la valutazione dell’attività didattica e scientifica, adeguatamente attualizzati dalla Commissione in relazione a una procedura per professore di prima fascia.

  • D.M. 639 del 2 maggio 2024, allegato A

    Le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari consentono alla Commissione di valutare la coerenza tematica, epistemologica e metodologica della produzione scientifica con il settore oggetto della procedura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente e dei soggetti nominati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nelle procedure universitarie di chiamata dei professori, la predeterminazione dei criteri di valutazione rientra nell’ampia discrezionalità tecnica della Commissione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, travisamento o incoerenza con il bando e la normativa applicabile.
  • La progressiva specificazione dei criteri di valutazione mediante regolamento di Ateneo, bando e verbale della prima seduta è compatibile con l’autonomia universitaria; non sussiste, in assenza di una specifica previsione della lex specialis, un obbligo generalizzato di attribuire pesi, sottopesi, punteggi numerici o griglie quantitative.
  • Nei concorsi universitari è legittima una valutazione globale e qualitativa dei candidati, espressa anche mediante giudizi assoluti sintetici come “ottimo” o “buono”, quando i criteri predeterminati consentano di comprendere gli ambiti valutati e di ricostruire l’iter logico della scelta comparativa.
  • La Commissione non è tenuta a verbalizzare una valutazione analitica di ogni singolo titolo o pubblicazione, essendo sufficiente che gli elementi rilevanti siano acquisiti e considerati nella costruzione del profilo complessivo del candidato attraverso un giudizio globale, motivato e non manifestamente illogico.
  • La deduzione della violazione dell’anonimato richiede una dimostrazione concreta dell’effettiva conoscenza dei nominativi prima della fissazione dei criteri e dell’incidenza di tale conoscenza sulla valutazione; una mera possibilità ipotetica di condizionamento non è sufficiente a ottenere l’annullamento degli atti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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