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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I855 n. 30438 del 20/12/2022

SCONTI PRODOTTI FARMACIE DI ALTAMURA

AGCMI855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha esaminato la segnalazione della Farmacia Pappalardo relativa a un presunto coordinamento, dal 2014, tra l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari-BAT e numerose farmacie di Altamura volto a impedire o limitare gli sconti su farmaci e prodotti parafarmaceutici. Il mercato individuato è quello locale della distribuzione al dettaglio di tali prodotti nel Comune di Altamura. Pur qualificando le farmacie come imprese e l’Ordine come associazione di imprese, l’Autorità ha ritenuto che verbali, comunicazioni e dati sui prezzi non dimostrassero in modo sufficiente l’esistenza di un accordo sulla strategia di prezzo. Il procedimento è stato pertanto chiuso senza accertamento dell’infrazione e senza sanzioni.

Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari-BAT e farmacie di Altamura: presunta intesa per limitare gli sconti su farmaci e parafarmaci; procedimento chiuso per insufficienza degli elementi probatori.

Presunta intesa sugli sconti praticati dalle farmacie di Altamura

Il provvedimento n. 30438, relativo al caso I855, riguarda la presunta intesa tra l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani e numerose farmacie del Comune di Altamura, asseritamente diretta a limitare o impedire gli sconti sui farmaci e sui prodotti parafarmaceutici. L’AGCM ha concluso il procedimento ritenendo insufficienti gli elementi per accertare una violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990.

Parti e origine del procedimento

Il procedimento è stato avviato a seguito della segnalazione, presentata nell’aprile 2021 dalla Farmacia Pappalardo, di presunte distorsioni concorrenziali derivanti da condotte adottate almeno dal 2014 da diverse farmacie concorrenti di Altamura. Secondo il segnalante, tali farmacie avrebbero concordato di non praticare sconti, o di limitarne l’entità, e avrebbero condiviso tale approccio con l’Ordine Interprovinciale, anche mediante riunioni dedicate al rispetto delle regole deontologiche e della normativa sugli sconti.

L’avvio del 19 ottobre 2021 ha riguardato l’Ordine e sedici farmacie: D’Alessandro, Calia, Dambrosio, Giordano, Chierico, Grassano, Maggi, Oreste, Pignatelli, Comunale, Verdoni, Tricarico, Casiello, San Giovanni Bosco, Vicenti e Miolla. Il procedimento è stato successivamente esteso a Faralta S.r.l., titolare della Farmacia Comunale di Altamura, nel frattempo denominata Farmacia Faralta o Ridola. Nel corso dell’istruttoria alcune parti hanno contestato la propria estraneità ai fatti; le farmacie Miolla e Verdoni non hanno partecipato al procedimento.

Quadro normativo sugli sconti

L’Autorità ha ricostruito il processo di liberalizzazione della vendita e dei prezzi dei medicinali. Il D.L. n. 223/2006 ha consentito agli esercizi autorizzati, comprese parafarmacie e strutture della grande distribuzione, di vendere farmaci di fascia C senza obbligo di prescrizione, lasciando libero il distributore di determinare lo sconto, purché esso fosse esposto in modo chiaro e applicato a tutti gli acquirenti. Il D.L. n. 201/2011 ha esteso la facoltà di sconto a tutti i medicinali di fascia C.

Il D.L. n. 1/2012, articolo 11, comma 8, ha infine previsto che le farmacie possano praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti e pagati direttamente dai clienti, previa adeguata informazione alla clientela. La libertà di sconto riguarda quindi i farmaci di fascia A dispensati in regime privato e i farmaci di fascia C, mentre i farmaci di fascia A erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale non possono essere scontati quando il costo non è sostenuto dall’acquirente. Per gli altri prodotti vendibili in farmacia, come gli integratori, non risultano applicabili le medesime condizioni specifiche previste per i farmaci.

Mercato rilevante e qualificazione delle parti

Sotto il profilo merceologico, l’AGCM ha considerato unitariamente la distribuzione al dettaglio di tutti i farmaci pagati direttamente dai clienti, comprendendo i farmaci di fascia A dispensati in regime privato e quelli di fascia C, con o senza obbligo di prescrizione, nonché i prodotti parafarmaceutici, come gli integratori.

La dimensione geografica è stata ritenuta locale, in ragione della prossimità dei punti vendita e delle abitudini di acquisto dei consumatori. Poiché riunioni e comunicazioni riguardavano farmacisti con sede ad Altamura, il mercato rilevante è stato individuato nel Comune di Altamura, nel quale risultavano presenti 21 farmacie.

Le farmacie sono state qualificate come imprese ai sensi della normativa antitrust, in quanto esercitano un’attività economica di commercializzazione di medicinali e prodotti parafarmaceutici. L’Ordine Interprovinciale è stato qualificato come associazione di imprese, essendo un ente rappresentativo di operatori economici attivi sul mercato.

Evidenze istruttorie

L’ipotesi di coordinamento si fondava principalmente su tre documenti prodotti dal segnalante:

  • il verbale della riunione del 13 ottobre 2014, convocata dall’Ordine per discutere aspetti deontologici, legislativi e regolamentari;
  • il verbale della riunione del 31 ottobre 2016, relativa a compiti e adempimenti in materia disciplinare;
  • la comunicazione e-mail del novembre 2017, avente a oggetto le conclusioni di un incontro del 16 novembre 2017 tra la fiduciaria dell’Ordine e sedici farmacie di Altamura.

Dalla documentazione ispettiva è emersa una situazione di forte conflittualità tra le farmacie coinvolte e la Farmacia Pappalardo, la cui politica commerciale e di sconto avrebbe prodotto un significativo incremento del fatturato e perdite per i concorrenti. Gli atti hanno inoltre evidenziato l’attività dell’Ordine relativa a segnalazioni e procedimenti disciplinari nei confronti del segnalante, culminata nella sospensione dall’esercizio della professione deliberata nel novembre 2017 e confermata in sede giudiziaria.

L’AGCM ha acquisito, con la collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, i prezzi praticati da quattordici farmacie per quindici prodotti nel corso della prima settimana di ottobre e novembre degli anni 2017-2021. L’analisi ha mostrato differenze nelle politiche di prezzo: gli sconti sui farmaci di fascia C variavano da zero al 20-25%, mentre quelli sugli integratori arrivavano al 50-55%. Analoghi risultati sono emersi dai dati sui prezzi medi mensili trasmessi dalle farmacie per il periodo 2017-2019.

Valutazione dell’Autorità sull’intesa

L’Autorità ha ritenuto che le evidenze raccolte non fossero sufficienti a provare un accordo tra le parti finalizzato a limitare il reciproco confronto competitivo sulla scontistica. In particolare, i verbali e le comunicazioni dimostravano l’esistenza di riunioni, lamentele e una situazione di conflitto commerciale, ma non consentivano di stabilire in modo univoco che le farmacie avessero concordato una strategia comune di prezzi al pubblico.

Anche i dati economici acquisiti non confermavano un allineamento sistematico degli sconti. Al contrario, essi evidenziavano livelli di sconto differenziati sia per i farmaci di fascia C sia per i prodotti parafarmaceutici. Tale eterogeneità è stata considerata incompatibile, sul piano probatorio, con la dimostrazione dell’accordo ipotizzato nel provvedimento di avvio.

Esito e assenza di sanzioni

L’AGCM ha stabilito che non erano emersi elementi sufficienti per contestare un’intesa restrittiva contraria all’articolo 2 della legge n. 287/1990 nei confronti dell’Ordine Interprovinciale, di Faralta e delle farmacie coinvolte, comprese quelle escluse dalla Comunicazione delle Risultanze Istruttorie.

Il procedimento è stato quindi chiuso perché sono venuti meno i motivi di intervento. Il provvedimento non accerta alcuna infrazione, non impone misure comportamentali o cautelari e non applica sanzioni. Il testo prevede la notificazione alle parti e la pubblicazione nel Bollettino dell’AGCM; sono indicati i rimedi del ricorso al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Punti principali

Origine e oggetto del procedimento

La Farmacia Pappalardo ha segnalato condotte, asseritamente poste in essere almeno dal 2014, dirette a impedire o ridurre gli sconti praticati dalle farmacie concorrenti di Altamura. L’istruttoria è stata avviata nei confronti dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari-BAT e di sedici farmacie, con successiva estensione a Faralta S.r.l.

Condotta ipotizzata

L’ipotesi istruttoria riguardava un’intesa volta a limitare il confronto competitivo sulle politiche di sconto relative a farmaci venduti in regime privato e prodotti parafarmaceutici, anche attraverso riunioni, stigmatizzazione dei concorrenti ritenuti aggressivi e possibile coordinamento tra le farmacie.

Mercato rilevante

L’AGCM ha individuato il mercato della distribuzione al dettaglio di tutti i tipi di farmaci pagati direttamente dai clienti e dei prodotti parafarmaceutici, quali gli integratori, venduti nelle farmacie. La dimensione geografica è stata individuata nel Comune di Altamura, dove risultavano presenti 21 farmacie.

Elementi acquisiti

Sono stati esaminati verbali di riunioni del 2014 e del 2016, una comunicazione del 2017 relativa a un incontro tra farmacie, documentazione ispettiva e dati sugli sconti praticati da quattordici punti vendita tra il 2017 e il 2021. I dati hanno evidenziato sconti variabili: da zero fino al 20-25% sui farmaci di fascia C e fino al 50-55% sugli integratori.

Esito

L’Autorità ha concluso che le evidenze non consentivano di inferire in modo univoco che le farmacie avessero definito congiuntamente le proprie strategie di prezzo. Sono quindi venuti meno i motivi di intervento ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 nei confronti di tutte le parti; non sono state applicate sanzioni.

Come è indicizzato

Materieintese restrittivesconti e politiche di prezzomercato rilevanteassociazioni di impresefarmacie

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