Cassazione Civile, Ordinanza n. 07395/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La lite nasce da un'azione revocatoria promossa da un istituto di credito, poi sostituito nel rapporto dalla cessionaria del credito, per ottenere la declaratoria di inefficacia di una serie di atti dispositivi compiuti da alcuni debitori e da soggetti a essi collegati: costituzione di fondo patrimoniale, cessione di quote societarie e conferimenti di beni immobili. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato. I ricorrenti principali hanno impugnato la sentenza deducendo, in sintesi: 1) che la cessione del credito in corso di causa non avrebbe determinato successione a titolo particolare nel diritto controverso e che quindi la cessionaria non sarebbe stata legittimata a proseguire il giudizio ex art. 111 c.p.c.; 2) che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente l'azione revocatoria, non valorizzando la data successiva della cessione delle quote e sostenendo che vi fosse solo una modificazione patrimoniale e non depauperamento; 3) che la riforma dell'art. 2471 c.c. avrebbe reso agevole l'esecuzione sulle partecipazioni e che, comunque, non sarebbe configurabile la partecipatio fraudis in capo a un terzo acquirente persona giuridica; 4) che la motivazione sulla comune appartenenza familiare dei soggetti coinvolti sarebbe stata insufficiente e non avrebbe distinto debitori e garanti. La ricorrente incidentale ha invece dedotto la nullità del mutuo fondiario posto a base della pretesa creditoria, sostenendo che fosse in realtà un mutuo di scopo simulato/fraudolento e, in subordine, che fosse stato stipulato oltre il limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, con conseguente nullità del contratto. La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi: ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 111 c.p.c. alla cessione del credito in pendenza di revocatoria; ha giudicato inammissibili le censure che miravano a un riesame del merito e ha ribadito che, in tema di revocatoria, l'eventus damni non richiede la totale compromissione della garanzia patrimoniale, essendo sufficiente un aggravamento della difficoltà di soddisfacimento del credito; ha infine dichiarato inammissibili e comunque infondate le censure della ricorrente incidentale, affermando che il mutuo fondiario non è mutuo di scopo e che il limite di finanziabilità dell'art. 38 TUB non integra elemento essenziale né norma imperativa la cui violazione determini nullità del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha confermato la decisione della corte d'appello che, a sua volta, aveva confermato la sentenza di primo grado di accoglimento dell'azione revocatoria proposta dal creditore poi cedente, dichiarando inefficaci gli atti dispositivi impugnati. Quanto alle spese, ha condannato in solido i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c.
La cessione del credito in pendenza di giudizio revocatorio consente la prosecuzione del processo da parte della cessionaria quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, senza che ciò elimini la legittimazione o l'interesse del cedente se questi non chieda l'estromissione e la cessionaria non si opponga alla sua permanenza.
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria tutela la garanzia patrimoniale del creditore e colpisce l'atto di disposizione del debitore, non il credito in sé; ai fini dell'eventus damni è sufficiente che l'atto renda più difficile il soddisfacimento del credito.
art. 2902 c.c.
Richiamato quale effetto dell'azione revocatoria, a sostegno della tutela del creditore sulla specifica utilità aggredibile nel patrimonio del debitore.
art. 2903 c.c.
Richiamato nel contesto della disciplina dell'azione revocatoria, senza autonoma statuizione decisiva.
art. 2907 c.c.
Richiamato a fondamento della tutela giurisdizionale del credito e dell'azione proposta dal creditore.
art. 24 Cost.
Evocato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze sulla legittimazione processuale, ma non decisivo.
art. 25 Cost.
Evocato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze sulla legittimazione processuale, ma non decisivo.
art. 111 Cost.
Evocato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze sulla legittimazione processuale, ma non decisivo.
art. 360 c.p.c.
Richiamato quale norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; le censure che mirano a un riesame del merito o non colpiscono tutte le rationes decidendi sono dichiarate inammissibili.
art. 2471 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la necessità dell'azione revocatoria sulle quote sociali; la Corte non ne ricava un limite alla tutela revocatoria.
art. 1418 c.c.
Richiamato dalla ricorrente incidentale per sostenere la nullità del mutuo; la Corte esclude che il mutuo fondiario sia nullo per la sola violazione del limite di finanziabilità.
art. 1419 c.c.
Richiamato dalla ricorrente incidentale in collegamento alla dedotta nullità del mutuo; censura disattesa.
art. 1344 c.c.
Richiamato dalla ricorrente incidentale per prospettare un negozio in frode alla legge; la Corte non accoglie la tesi.
art. 1345 c.c.
Richiamato dalla ricorrente incidentale per la pretesa illiceità della causa/finalità fraudolenta; la Corte non ravvisa nullità.
d.lgs. 385/1993, art. 38
Il limite di finanziabilità del mutuo fondiario non è qualificato come elemento essenziale del contratto né come norma imperativa la cui violazione comporti nullità; la sua violazione non travolge il mutuo né la garanzia ipotecaria.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in presenza di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria l'oggetto della tutela è l'inefficacia dell'atto di disposizione rispetto al creditore, non la persistenza del credito in capo al medesimo soggetto; la cessione del credito in corso di causa può quindi essere seguita dalla prosecuzione del giudizio da parte del cessionario ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
- Ai fini dell'eventus damni non è necessario dimostrare una totale compromissione della garanzia patrimoniale del debitore: è sufficiente che l'atto renda più difficoltoso o meno agevole il soddisfacimento coattivo del credito.
- La valutazione dei presupposti dell'azione revocatoria, specie quando sia basata su indizi e presunzioni, deve essere unitaria e complessiva; censure frammentarie su singoli passaggi motivazionali non sono idonee a scalfire la decisione se non incidono sulla ratio complessiva.
- In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che richiedano un nuovo apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, né censure che non colpiscano tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
- Il mutuo fondiario non è, per sua natura, un mutuo di scopo; il superamento del limite di finanziabilità previsto dalla disciplina bancaria non determina automaticamente nullità del contratto, perché tale limite non integra elemento essenziale del negozio né presidio della sua validità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07253/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07255/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07256/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07258/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07259/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07260/2024 del 19/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →