Cassazione Penale, Sentenza n. 26228/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra fatti giudicati con più sentenze irrevocabili: estorsioni commesse nel 1985 e 1991, un concorso in duplice omicidio e la partecipazione al clan "Moccia" (anni 2004-2010). Sosteneva che, nonostante l'arco temporale, tutte le condotte esprimessero un medesimo disegno criminoso e che le dichiarazioni di collaboratori avrebbero provato un'appartenenza più antica al clan (anche alla NCO), sufficiente a collegare le condotte. L'ordinanza impugnata aveva escluso la continuazione ritenendo insufficiente il consistente intervallo temporale tra reati, l'assenza di accertamento processuale della partecipazione al clan NCO negli anni '80/'90 e l'assenza di elementi che dimostrassero che, all'ingresso nel clan Moccia, i delitti successivi fossero già previsti nelle loro linee essenziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il motivo proposto fosse essenzialmente di fatto (valutazione degli elementi di prova e delle sentenze di merito) e quindi non sindacabile in sede di legittimità, dato che la motivazione della Corte di Appello è congrua e basata su esame approfondito dei provvedimenti. La Cassazione ha precisato i criteri per il riconoscimento della continuazione (unità di disegno criminoso sin dal momento ideativo, indicatori quali omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.) e ha ritenuto che, nel caso concreto, mancasse una visibile deliberazione unitaria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p., comma 2
La continuazione richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso unitario, inteso come rappresentazione unitaria delle diverse condotte sin dal momento ideativo; non si identifica con una mera scelta di vita o con la reiterazione di reati.
art. 616 c.p.p.
Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per motivi non incidentalmente giustificati; applicata dalla Corte per irrogare l'ammenda di euro 3.000,00.
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 (giurisprudenza)
In sede esecutiva come in cognizione, il riconoscimento della continuazione richiede un'analisi approfondita di indici concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione iniziale almeno nelle linee essenziali).
Sez. I n. 40123 del 22.10.2010 e Sez. I n. 12905 del 17.3.2010 (giurisprudenza)
Ribadiscono che la continuazione non si fonda sulla semplice reiterazione o sull'abitualità, ma sulla prova di una programmazione iniziale dei reati almeno nelle linee essenziali; la programmazione può essere generale e suscettibile di adattamento.
Massime di principio
- La mera corrispondenza temporale o la reiterazione di condotte non è sufficiente: è necessario dimostrare l'unità di disegno criminoso sin dal momento ideativo.
- Un consistente intervallo temporale tra le condotte può ostare al riconoscimento della continuazione se non sussistono indici concreti di una programmazione unitaria delle condotte.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se non corroborate da riscontri processuali, hanno valore limitato e non possono da sole ribaltare valutazioni motivatamente formulate dal giudice di merito.
- In sede di esecuzione (come in cognizione) il giudice valuta indicatori quali omogeneità dei reati e del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità e sistematicità delle condotte e deve accertare che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali.
- Questioni essenzialmente di fatto o riedizioni di apprezzamenti probatori già compiuti non sono sindacabili in Cassazione: il ricorso può essere dichiarato inammissibile se mira a rimettere in discussione valutazioni di merito congruamente motivate.
- Chi propone domanda di riconoscimento della continuazione dovrebbe documentare con elementi probatori concreti (atti processuali, riscontri oggettivi, correlazioni specifiche) la presenza di una deliberazione unitaria, non basarsi solo su deduzioni o su dichiarazioni non verificate.
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