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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06509/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma nei suoi effetti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30/04/2024. L'unico motivo deduceva vizi motivazionali in relazione alla dosimetria della pena ex art. 133 c.p., ma la Corte di cassazione rileva che la censura era generica e priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p. Inoltre, la questione non era stata devoluta al giudice di appello con specifico motivo di gravame; pertanto non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. La sentenza impugnata aveva infatti omesso di pronunciarsi sul punto proprio perché non devoluto, e il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente l'erroneità del riepilogo dei motivi di appello se incompleto o non corretto.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro di valutazione della pena, ma la censura relativa non è scrutinabile perché formulata in modo generico e su questione non devoluta in appello.

  • art. 581 c.p.p.

    Viene richiamato per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    Implicitamente rilevante quale norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso quando mancano i requisiti di specificità e devoluzione della questione.

  • Cassa delle ammende

    È disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state previamente devolute al giudice di appello mediante specifici motivi di gravame.
  • La censura è inammissibile quando è priva di specificità, poiché il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale le ragioni di doglianza e il loro oggetto.
  • Se il giudice di appello non si pronuncia su un punto non devoluto, la mancata statuizione non integra vizio denunciabile in cassazione.
  • Chi impugna deve contestare specificamente l'eventuale inesattezza del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, altrimenti la doglianza resta preclusa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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