Sentenza del 16/10/2017 n. 5860 - Comm. Trib. Prov. Milano
Avviso di accertamento - Nnotifica all'estero - Ccongruità termine di compiuta giacenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica dell’avviso di accertamento effettuata all’estero, con particolare riferimento alla congruità del termine di compiuta giacenza e all’applicazione delle regole dello Stato di destinazione. La questione riguarda se la notifica possa considerarsi perfezionata secondo la disciplina straniera applicabile al recapito del plico e se tale disciplina garantisca comunque la concreta conoscibilità dell’atto, il contraddittorio e il diritto di difesa.
La decisione
La notifica a un contribuente residente all’estero deve essere eseguita mediante spedizione diretta per posta all’indirizzo risultante dall’A.I.R.E., applicando alle operazioni di recapito la normativa vigente nello Stato di destinazione. Tuttavia, la procedura straniera, compreso il termine di compiuta giacenza, deve essere verificata sotto il profilo della compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano, in particolare con il diritto di difesa e il contraddittorio. Non è quindi sufficiente il mero rispetto formale della legge straniera: occorre accertare che siano state assicurate adeguate garanzie di conoscibilità dell’atto. Dal testo fornito non emerge l’esito concreto del giudizio né è possibile stabilire con certezza quale parte abbia ottenuto una pronuncia favorevole.
Norme richiamate
Art. 60, comma 4, d.P.R. 600/1973
La notifica dell’avviso di accertamento a contribuente residente all’estero soggiace alla disciplina contenuta nell’art. 60, comma 4, d.P.R. 600/1973.
La disposizione individua nella spedizione diretta per posta all’indirizzo estero del contribuente, quale risultante dall’A.I.R.E., il mezzo ordinario di notificazione degli atti tributari ai residenti all’estero.
Massime di principio
- Per le notifiche tributarie a contribuenti residenti all’estero, occorre utilizzare l’indirizzo risultante dall’A.I.R.E. e la spedizione diretta per posta, salvo diverse specifiche disposizioni applicabili.
- Le modalità concrete di recapito e i termini di compiuta giacenza sono normalmente regolati dalla legge dello Stato estero di destinazione.
- L’applicazione della normativa straniera non è automatica né illimitata: il giudice deve verificare che essa assicuri garanzie sufficienti di conoscibilità dell’atto.
- Una notifica può essere considerata invalida se il termine di giacenza o le modalità di avviso previste nello Stato estero risultano incompatibili con il diritto di difesa, il contraddittorio o altri principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
- In caso di contestazione, è necessario esaminare concretamente la documentazione postale, la normativa dello Stato di destinazione, gli avvisi lasciati al destinatario e la possibilità effettiva di ritirare il plico.
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