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Sentenza

Sentenza n. 15613/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento 1) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- recante oggetto “Avviso pubblico “NEL LAZIO CON AMORE” approvato con Determinazione 15 febbraio 2022-OMISSIS- e s.m.i., in attuazione della D.G.R. n. 925/2021, come modificata dalla D.G.R. n. 14/2022. Approvazione elenco delle domande non ammissibili a contributo. Ventitreesimo elenco”, nella parte in cui NON ammette al beneficio economico la ricorrente; 2) dell’Avviso pubblico “NEL LAZIO CON AMORE” approvato con Determinazione Dirigenziale 15 febbraio 2022-OMISSIS- e s.m.i. (Determina n. -OMISSIS- del 20 marzo 2022), quale atto presupposto a quello impugnato in via principale, nella parte in cui, all’articolo 5 commi terzo e quinto (in combinato disposto con l’articolo 3 comma quinto e l’articolo 4), non consente l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio per irregolarità “riferite a spese o con documenti contabili privi dei requisiti di cui agli art. 3 e 4”; 3) di tutti gli atti ulteriori presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202310621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal ventitreesimo elenco delle domande non ammissibili al contributo dell’avviso pubblico “Nel Lazio con amore”, nonché la clausola dell’avviso che esclude il soccorso istruttorio per le domande riferite a spese o documenti contabili privi dei requisiti prescritti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva richiesto un contributo per spese matrimoniali documentate da fatture per bomboniere, abito da sposa e catering e da una ricevuta fiscale per il viaggio di nozze. La Regione ha escluso tutte le spese perché mancavano le ricevute di pagamento (bonifico o POS) richieste dall’avviso. Con un unico motivo, articolato in più profili, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 dell’avviso, degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento, contraddittorietà e insufficienza della motivazione, disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza ed eccessivo formalismo. Ha contestato l’obbligo di produrre sia il documento di spesa sia quello di pagamento per ciascun esborso, sostenendo che fatture e ricevute dimostravano l’avvenuto pagamento e che la Regione avrebbe dovuto chiedere un’integrazione documentale mediante soccorso istruttorio. Ha inoltre censurato la clausola dell’avviso che escludeva tale soccorso per le irregolarità relative ai requisiti degli artt. 3 e 4 e ha lamentato che a un altro partecipante sarebbe stata consentita la regolarizzazione di carenze documentali.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i profili di censura. Ha ritenuto ragionevole e non formalistica la richiesta di allegare, per ciascuna spesa, tanto il documento contabile quanto quello di pagamento: la documentazione di pagamento era già nella disponibilità di chi aveva sostenuto la spesa, mentre la sola fattura dimostra che il servizio è stato ordinato o erogato, non che la somma sia stata effettivamente pagata. Ha quindi escluso che il contributo potesse essere riconosciuto in assenza della prova dell’esborso. Ha ritenuto legittima la limitazione del soccorso istruttorio prevista dall’avviso: la ricorrente aveva omesso i documenti di pagamento espressamente richiesti, e consentirne la produzione ex novo dopo la scadenza avrebbe leso la parità di trattamento tra i richiedenti. Nelle procedure selettive per contributi e agevolazioni finanziarie il soccorso istruttorio è escluso, o significativamente attenuato, quando servirebbe a produrre tardivamente documentazione richiesta a pena di esclusione; il partecipante sopporta le conseguenze delle proprie omissioni secondo il principio di autoresponsabilità, se la lex specialis è chiara. Ha infine respinto la censura di disparità di trattamento relativa alla diversa domanda, osservando che tale vizio non è invocabile in presenza dell’attività vincolata svolta nel caso concreto e che le carenze dell’altro partecipante erano comunque diverse. Ricorso respinto; spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, lett. f, dell’avviso pubblico “Nel Lazio con amore”

    Tali disposizioni, nel richiedere la necessità, ai fini dell’accesso al beneficio, di allegare per ciascuna spesa tanto il documento di pagamento, quanto il documento di spesa, non possono essere tacciate di eccesso di formalismo o irragionevolezza ove si consideri: - per un verso, che tale richiesta non determina alcun aggravio per il partecipante alla procedura, trattandosi di documenti, tanto quello di pagamento, quanto quello di spesa, che sono già in possesso del soggetto che ha sostenuto la spesa; - per l’altro, che la mera allegazione delle sole fatture – che secondo la parte ricorrente sarebbe sufficiente per ottenere il contributo – è idonea a dimostrare esclusivamente che il servizio è stato ordinato ovvero erogato ma nulla dice in ordine all’effettivo pagamento della somma di cui si chiede il rimborso, essendo a tal fine indispensabile l’allegazione dei documenti di pagamento.

    Per ottenere il rimborso, occorre comprovare sia la spesa sia l’effettivo pagamento. La richiesta non è irragionevolmente formalistica quando entrambi i documenti sono già nella disponibilità del richiedente; la fattura, da sola, non prova l’esborso.

  • art. 5, commi 3 e 5, dell’avviso pubblico “Nel Lazio con amore”

    Diversamente da quanto prospettato dalla parte ricorrente, tale previsione dell’avviso pubblico si pone in linea di continuità rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale che, nelle procedure selettive per la concessione di agevolazioni finanziarie, ritiene escluso, o significativamente attenuato, l’obbligo del soccorso istruttorio: in particolare, si esclude la possibilità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di consentire a un partecipante la produzione ex novo, fuori termine, della documentazione richiesta dal bando a pena di esclusione - come pretenderebbe di fare la parte ricorrente nel caso di specie - in quanto ciò comporterebbe una lesione del principio della parità di trattamento tra i richiedenti il beneficio economico.

    Nelle procedure selettive per la concessione di agevolazioni finanziarie, il soccorso istruttorio non può essere usato per produrre fuori termine, per la prima volta, documenti richiesti dalla lex specialis a pena di esclusione, perché ciò comprometterebbe la parità di trattamento.

  • art. 6 l. 241/1990

    Il singolo concorrente deve quindi sopportare, alla luce del principio di autoresponsabilità, le conseguenze degli errori e delle omissioni in cui sia incorso in sede di formulazione della domanda per l’assegnazione di contributi, in particolare laddove la lex specialis risulti essere - come nel caso di specie - chiara e inequivocabile nell’imporre a pena di esclusione la presentazione di documenti entro un dato termine (cft. Cons. Stato, sez. V, 27/08/2025, n. 7118; Consiglio di Stato sez. VI, 25/09/2025, n. 7541; Consiglio di Stato sez. III, 1/12/2021, n. 8009; Consiglio di Stato sez. VI, 14/01/2025, n. 252)

    Il dovere di soccorso istruttorio non impone di rimediare all’omessa produzione entro il termine di documenti espressamente richiesti a pena di esclusione da una lex specialis chiara; in tale ipotesi il richiedente sopporta le conseguenze della propria omissione secondo il principio di autoresponsabilità.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per la concessione di contributi a rimborso, quando la lex specialis richiede per ciascuna voce sia il documento di spesa sia la prova del pagamento, la sola fattura non dimostra l’effettivo esborso e non è sufficiente per ottenere il beneficio.
  • Nelle procedure selettive per la concessione di agevolazioni finanziarie, il soccorso istruttorio non consente di produrre ex novo, dopo la scadenza, documenti richiesti a pena di esclusione: ciò altererebbe la parità di trattamento tra i partecipanti.
  • Quando la lex specialis è chiara e inequivocabile nel richiedere determinati documenti entro un termine a pena di esclusione, il partecipante sopporta, secondo il principio di autoresponsabilità, le conseguenze della loro omissione.
  • La disparità di trattamento non può essere invocata per contestare l’esercizio di un’attività amministrativa vincolata.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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