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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17359/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento notificata a una società per contributi omessi, sanzioni, interessi e spese relativi ad annualità pregresse. La società aveva proposto opposizione, poi rigettata in appello, e il successivo ricorso per cassazione era stato respinto con ordinanza del 2018. Nel presente procedimento, promosso ex art. 391-bis c.p.c., la società chiede la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza di legittimità: la Corte aveva dato atto che l'ente previdenziale non aveva svolto attività difensiva, avendo depositato solo una procura/delega, e aveva anche affermato nel corpo motivazionale che non si doveva provvedere sulle spese; tuttavia, nel dispositivo aveva erroneamente condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'ente. Il motivo del ricorso è dunque limitato alla correzione del capo sulle spese, per eliminare la contraddizione tra motivazione e dispositivo.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso per correzione di errore materiale. Rileva che dagli atti e dalla stessa ordinanza del 2018 emergeva l'assenza di attività difensiva dell'ente previdenziale e che la condanna alle spese nel dispositivo era frutto di mero errore materiale. Dispone quindi la correzione dell'ordinanza n. 26842/2018 sostituendo la statuizione di condanna alle spese con la formula "nulla per le spese del giudizio di legittimità". Non liquida spese nel presente procedimento di correzione, richiamandone la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 391 bis c.p.c.

    è il rimedio utilizzato per chiedere la correzione dell'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione.

  • art. 287 c.p.c.

    ex artt. 287 e 391-bis c.p.c.

    norma richiamata insieme all'art. 391-bis per la correzione degli errori materiali.

Massime di principio

  • L'errore materiale emendabile in cassazione ricorre quando il dispositivo non è coerente con quanto risulta dalla motivazione e dagli atti, purché la correzione non comporti una nuova valutazione di merito.
  • Se il giudice dà espressamente atto che la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva, la condanna della controparte alle spese inserita per errore nel dispositivo può essere corretta sostituendola con la statuizione di non debenza delle spese.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e, di regola, non comporta una pronuncia sulle spese processuali per soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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