Sentenza n. 8257/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R470 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R470); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento 4) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017 (doc. 4 - “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017); 5) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 (doc. 5 - FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T del 20 marzo 2017); ove necessario, per 6) dichiarare che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 7/7/2020: per l’annullamento del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806 con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R470 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 2/12\/020: al fine di ottenere (anche) ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall' art. 56, comma 7, lettere a), a-bis), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’annullamento: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R470 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R470); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806, con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R470 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806), impugnato con motivi aggiunti del 30 giugno 2020; 4) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento 5) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 6) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 e ove necessario, 7) disporre che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi relativi a una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici e di recupero di 2.022 Titoli di Efficienza Energetica per euro 361.118,66, nonché chiarimenti operativi e FAQ pubblicati dal GSE
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, nella parte relativa a una specifica richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, con il quale era stata dichiarata la decadenza dal diritto agli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica e disposto il recupero di quanto già erogato. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento di controllo, i chiarimenti operativi e le FAQ pubblicati dal GSE nel marzo 2017, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento del 17 marzo 2020, recante la richiesta di restituzione di 2.022 TEE per complessivi euro 361.118,66. La ricorrente aveva altresì chiesto, ove necessario, la riunione delle istruttorie relative alle diverse RVC e l'esame congiunto dei progetti di efficientamento. Nel corso del giudizio, la società ha rinunciato al ricorso e ai motivi aggiunti dopo che il GSE, pronunciandosi sull'istanza di riesame proposta ai sensi dell'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, ha adottato un successivo provvedimento sostitutivo integrale dell'atto impugnato con il ricorso introduttivo.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia ritualmente notificata dalla società ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. e dell'elisione dell'interesse alla definizione della controversia, determinata dall'adozione, da parte del GSE, di un provvedimento successivo che ha sostituito integralmente quello originariamente impugnato. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro i provvedimenti di decadenza e recupero, i chiarimenti operativi, le FAQ e la mancata riunione delle istruttorie. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in ragione della sopravvenienza che ha indotto la ricorrente a rinunciare.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata, consente al giudice di dichiarare l'estinzione del giudizio.
art. 56, comma 8, d.l. 76/2020
Il provvedimento successivo adottato dal GSE in sede di riesame ha sostituito integralmente l'atto originariamente impugnato, determinando il venir meno dell'interesse alla definizione della causa.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio estinto.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente notificata al ricorso e ai motivi aggiunti, quando determina il venir meno dell'interesse alla decisione, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
- L'adozione, in sede di riesame, di un provvedimento successivo che sostituisca integralmente l'atto impugnato può determinare l'elisione dell'interesse alla definizione della controversia e giustificare la rinuncia al ricorso.
- In presenza di una sopravvenienza amministrativa che abbia indotto la parte ricorrente a rinunciare al giudizio, il giudice può compensare le spese di lite per giusti motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 995/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 996/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 997/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 998/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 999/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 1000/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →