Sentenza n. 10224/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa istanza cautelare: - del provvedimento prot. n. 2025-706, emesso dall’ambasciata d’Italia a Teheran in data 2 ottobre 2025, notificato in pari data, relativo alla domanda di visto presentata dalla ricorrente il 21.09.2025, ivi compreso il verbale del colloquio consolare tenutosi in data 15.10.2025; - nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego relativo alla domanda di visto adottato dall’Ambasciata d’Italia a Teheran, comprensivo del verbale del colloquio consolare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Teheran relativo alla propria domanda di visto, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale, rilasciata con atto pubblico notarile presso un ufficio notarile di Teheran e priva della previa legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana. Il TAR ha ritenuto che, non avendo l’Iran aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’apostille, la procura dovesse essere legalizzata ai sensi dell’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 prima della notificazione del ricorso. La mancata legalizzazione ha determinato l’invalidità della procura e il difetto di jus postulandi del difensore. Il Collegio ha inoltre escluso la sanabilità della procura sulla base dell’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamando il principio affermato dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 11 del 2025, secondo cui tale disposizione non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo. La procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso; una procura successiva o successivamente regolarizzata non può produrre effetti sananti. È stata altresì esclusa la rimessione in termini per errore scusabile, poiché il ricorso era stato notificato dopo la pubblicazione della pronuncia dell’Adunanza plenaria e non sussistevano ragioni oggettive di incertezza giuridica o gravi impedimenti di fatto. In via subordinata e assorbita, il TAR ha rilevato l’infondatezza nel merito, osservando che la ricorrente non aveva adeguatamente confutato la relazione dell’Amministrazione, in particolare quanto al difetto di idonea conoscenza della lingua inglese emerso nel colloquio consolare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 1, lettera g), e 44, comma 1, lettera a), c.p.a., non essendo il ricorso sottoscritto da un difensore munito di valida procura alle liti. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., con definizione in forma semplificata. Il rilascio o la regolarizzazione successiva della procura, documentata nel corso del giudizio, è stato ritenuto privo di efficacia sanante. Il rilievo di merito relativo alla carenza di adeguata conoscenza dell’inglese è rimasto assorbito e non ha costituito la ratio decidendi della pronuncia. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della definizione esclusivamente in rito.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, d.P.R. n. 445/2000
La procura formata all’estero deve essere previamente legalizzata dall’autorità consolare italiana quando lo Stato di provenienza non aderisce alla Convenzione dell’Aja sull’apostille.
art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a.
La previsione esige che il ricorso sottoscritto dal solo difensore indichi l’esistenza della procura speciale.
La procura speciale deve esistere anteriormente alla redazione e alla notificazione del ricorso; la sua mancanza giuridica comporta l’invalidità del ricorso.
art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a.
Il ricorso privo della prescritta sottoscrizione, intesa anche come sottoscrizione del difensore munito di procura speciale valida, è nullo e conduce all’inammissibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.
L’inammissibilità del ricorso per difetto di una condizione processuale consente la definizione del giudizio con pronuncia di rito.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo.
La disciplina civilistica della regolarizzazione della procura non è compatibile con il processo amministrativo e non consente di sanare una procura inizialmente nulla o inesistente.
art. 35 c.p.a.
I termini decadenziali propri del processo amministrativo e le conseguenze processuali del loro mancato rispetto ostano a una sanatoria della procura che possa eludere la definitività dei termini di impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando il ricorso è sottoscritto dal solo difensore, la procura speciale deve essere validamente esistente prima della redazione e della notificazione del ricorso; la mancanza o invalidità giuridica della procura determina l’inammissibilità del ricorso.
- Una procura speciale rilasciata all’estero in uno Stato non aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’apostille deve essere previamente legalizzata dall’autorità consolare italiana secondo l’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 445/2000; in mancanza, il difensore è privo di jus postulandi.
- L’art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente la sanatoria postuma di una procura inizialmente nulla o inesistente.
- La procura successivamente rilasciata, regolarizzata o depositata nel corso del giudizio non sana l’inammissibilità del ricorso amministrativo, poiché il requisito della valida procura deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnazione.
- La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e non è configurabile, in assenza di ulteriori circostanze oggettive, per ricorsi proposti dopo una pronuncia dell’Adunanza plenaria che abbia chiarito la disciplina applicabile alla validità della procura.
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