Sentenza del 17/12/2018 n. 2911 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - redditometro - presunzione legale di capacità contributiva - è tale - potere del giudice di ricalcolare il reddito sintetico - non sussiste. Redditometro - prova contraria - nucleo familiare - necessità di dimostrare gli effettivi pagamenti - sussiste - richiamo alla solidarietà familiare - non è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la determinazione sintetica del reddito, sostenendo che la maggiore capacità contributiva risultante dal redditometro fosse riconducibile, almeno in parte, al sostegno economico di altri componenti del nucleo familiare. Contestava inoltre la quantificazione del reddito e chiedeva, in sostanza, una riduzione delle risultanze redditometriche secondo criteri equitativi.
La decisione
La pretesa fondata sul redditometro è stata ritenuta corretta. Le risultanze dello strumento costituiscono presunzioni legali di capacità contributiva; pertanto, una volta verificata la sussistenza dei parametri previsti dalla legge o dal decreto ministeriale, il giudice tributario non può rideterminare il reddito in via equitativa né ridurlo forfettariamente. Il contribuente che attribuisca le spese o la disponibilità economica ad altri familiari deve dimostrare con elementi concreti gli effettivi pagamenti effettuati da questi ultimi per suo conto o nel suo interesse. Il generico richiamo alla solidarietà familiare non è sufficiente.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro
I parametri e gli indici previsti dalla legge o dai decreti ministeriali determinano una presunzione legale di capacità contributiva. Accertata la loro applicabilità, il reddito non può essere ridotto dal giudice sulla base di valutazioni meramente equitative.
Decreti ministeriali di attuazione del redditometro
Gli elementi e le spese individuati dai decreti attuativi possono fondare l'accertamento sintetico; il contribuente può superarne gli effetti solo mediante una prova contraria concreta e documentata.
Massime di principio
- Nel redditometro, la presenza dei parametri previsti dalla normativa non consente al giudice di ridurre liberamente il reddito accertato secondo equità o una stima forfettaria.
- La prova contraria deve essere specifica, documentale e riferita alle singole spese o disponibilità contestate.
- Per dimostrare che le spese sono state sostenute da familiari è necessario provare gli effettivi pagamenti, la loro provenienza e il collegamento con le spese sostenute nell'interesse del contribuente.
- Il semplice fatto di appartenere allo stesso nucleo familiare, o il generico richiamo alla solidarietà familiare, non dimostra chi abbia effettivamente sostenuto le spese.
- Chi contesta un accertamento sintetico deve quindi ricostruire con precisione i flussi finanziari e fornire documenti idonei, come bonifici, ricevute, contratti e altre evidenze dei pagamenti.
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