Cassazione Penale, Sentenza n. 9931/2024 del 08/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la conferma in appello della condanna per estorsione consumata e tentata (capi A e C), aggravata dal metodo mafioso. I motivi di impugnazione denunciavano violazione di legge e vizi di motivazione: travisamento della prova (in particolare riguardo agli incontri e alle dichiarazioni delle persone offese), assenza di elementi idonei a configurare intimidazione implicita e il nesso tra intimidazione e richieste patrimoniali, carenza di riscontri esterni alle dichiarazioni testimoniali, errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. (e richiamo alla L. 203/91), erronea esclusione o mancata considerazione di circostanze attenuanti generiche e difetti nella motivazione circa il calcolo della pena. Inoltre, il difensore Pitasi ha dedotto vizi processuali: omissione da parte della Corte territoriale di esaminare e motivare specifici motivi di gravame a lui attribuiti, difetto formale nella correzione dell'intestazione, e criticità relative alla composizione del collegio d'appello. È stata anche sollevata questione circa l'ammissibilità del coinvolgimento delle parti civili in Cassazione, essendo esse assenti in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto l'eccezione proposta dall'imputato volta a escludere le parti civili dal giudizio di legittimità, ribadendo il principio di immanenza della costituzione di parte civile (le conclusioni rese in primo grado restano efficaci anche se la parte è assente in appello). Sul merito procedurale ha ritenuto determinante e fondato il motivo del difensore Pitasi: la Corte territoriale non ha dato conto né ha motivato sui distinti sei motivi di gravame da lui proposti, evidenziando un difetto di motivazione non sanabile in questa sede. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, rimettendo a questa anche la liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla formulazione dei motivi di ricorso; indicato quale riferimento normativo per le deduzioni che l'imputato ha proposto in cassazione
art. 416‑bis.1 cod. pen. (e art. 7 L. 203/91)
Usata come aggravante 'ad effetto speciale' contestata: la Corte analizza se la condotta sia stata dimostrata come riferibile a contesto mafioso e richiede che espressioni o elementi concreti colleghino l'imputato a tale contesto
art. 63, comma 4, cod. pen.
Rilevato come parametro di legittimità per il calcolo dell'aumento della pena in presenza dell'aggravante speciale; la mancata motivazione in ordine alla denuncia di violazione è stata considerata un'omissione rilevante
art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen.
Citato in relazione all'ammissione del ricorso in cassazione senza procura speciale: la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso in quanto l'imputato era presente in udienza di appello e i suoi difensori avevano concluso, escludendo l'inammissibilità speciale
art. 76 cod. proc. pen. (principio di immanenza)
Applicato per confermare la legittimazione delle parti civili costituite in primo grado a partecipare e rassegnare conclusioni in Cassazione anche se assenti in appello
art. 130 e art. 127 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alle formalità di correzione dell'intestazione e alla partecipazione alla camera di consiglio per correzioni formali; il vizio dedotto non ha impedito l'ammissione del ricorso
art. 178, comma 1, lett. a, art. 34 cod. proc. pen. e art. 111 Cost.
Citate a fondamento della censura sul corretto e legittimo funzionamento del collegio di appello e del diritto di difesa; la questione è stata sollevata ma il Collegio di legittimità si è concentrato sull'omessa valutazione dei motivi di gravame
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato per lamentare la assenza grafica/motivazionale nella sentenza di appello rispetto ai motivi di gravame; la mancata considerazione dei motivi è stata ritenuta un difetto grave
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato relativamente alle regole di apprezzamento probatorio in ordine alla responsabilità per estorsione; la Corte di legittimità ha ritenuto che la mancata valutazione di specifici motivi renda necessario il nuovo esame in appello
Massime di principio
- La costituzione di parte civile in primo grado conserva efficacia in Cassazione (principio di immanenza): l'assenza della parte civile nell'appello non impedisce la sua partecipazione e la rinnovazione delle conclusioni in Cassazione.
- Se un difensore in appello propone motivi distinti e la Corte territoriale non li esamina né motiva il rigetto, la Cassazione può annullare la decisione per difetto di motivazione e rinviare per un nuovo giudizio.
- La presenza dell'imputato e dei suoi difensori in udienza di appello può sanare la mancata produzione di una procura speciale ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione in alcune ipotesi previste dalla legge processuale.
- L'aggravante 'di tipo mafioso' (art. 416‑bis.1) richiede elementi concreti e riferimenti specifici che colleghino l'imputato a un contesto associativo; la mera affermazione non è sufficiente e deve emergere dalla motivazione.
- Le censure sulla qualificazione del reato (p.es. estorsione vs. fatto non intimidatorio) e sulla mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni testimoniali sono questioni che possono incidere sia sul piano del merito sia su quello della motivazione: il giudice deve esplicitare il rapporto probatorio che giustifica la decisione.
- Il mancato esame di questioni rilevanti poste dall'appellante comporta per la Corte di legittimità un controllo di legittimità che può portare all'annullamento della sentenza e al rinvio, non potendo la Cassazione sostituirsi al giudice del merito per valutare fatti non adeguatamente motivate.
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