Cassazione Penale, Sentenza n. 21421/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un'unica doglianza: inosservanza di norme processuali e nullità (ex art. 606 lett. c) c.p.p.) per la modifica dell'imputazione avvenuta nel corso del giudizio abbreviato (viene indicata udienza di modifica: giugno/luglio 2014). La censura sosteneva che la modifica dell'imputazione (riqualificazione della rapina in estorsione e contestazione di ricettazione) abbia generato una nullità a regime intermedio, tempestivamente denunciata dal difensore alla successiva udienza, con riferimento agli artt. 441, 441-bis e 423 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio che, nel giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, il P.M. non può apportare modificazioni o integrazioni dell'imputazione (art. 441 c.p.p. esclude l'applicazione dell'art. 423). Tuttavia la violazione costituisce una nullità a regime intermedio sanabile ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., se la parte ha assistito all'atto e non ha eccepito tempestivamente. Nel caso di specie il difensore era presente all'udienza in cui si verificò la modifica (3 luglio 2014) e non sollevò nullità, anzi chiese la definizione con rito abbreviato; la successiva eccezione sollevata in data 23 ottobre è stata ritenuta tardiva. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso e in particolare la lett. c) per nullità; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile o infondato ai sensi di tale articolo
art. 441 cod. proc. pen.
Prevede il rito abbreviato richiamando disposizioni dell'udienza preliminare e limita la possibilità di modifiche dell'imputazione nel corso del rito abbreviato; la Corte ha affermato che, nel giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, il P.M. non può procedere a modificazioni o contestazioni suppletive
art. 441-bis cod. proc. pen.
Norma connessa al rito abbreviato (codifica delle modalità e degli effetti); citata nel quadro delle norme del rito abbreviato che regolano la possibilità di modifiche dell'imputazione
art. 423 cod. proc. pen.
Regola la modifica e la precisazione dell'imputazione; la Corte ha ricordato che l'art. 441 esclude l'applicazione dell'art. 423 nel rito abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria
art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.
Stabilisce la sanabilità di alcune nullità a regime intermedio se la parte ha assistito all'atto e non le ha contestate tempestivamente; la Corte ha ritenuto applicabile tale sanatoria alla violazione in esame
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto dell'impugnazione; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese in base a questa norma
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso come riferimento formale al motivo unico; norma sulle disposizioni transitorie/organizzative relative al procedimento in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria il Pubblico Ministero è generalmente impedito a modificare o integrare l'imputazione: eventuali modifiche possono costituire nullità a regime intermedio
- Le nullità a regime intermedio sono sanabili ex art. 182 c.p.p. quando la parte ha assistito all'atto che le ha generate e non le ha contestate tempestivamente; la mancata eccezione immediata equivale a rinuncia/dilazione dell'eccezione
- Se il difensore, presente all'udienza in cui avviene la modifica dell'imputazione, non solleva la nullità ma chiede la definizione del giudizio con rito abbreviato, non potrà in seguito dedurre quella nullità tardivamente
- Per conservare una contestazione di nullità procedurale è fondamentale eccepirla immediatamente nell'udienza in cui si verifica l'atto nullo; sollevare l'eccezione in udienze successive può essere dichiarato tardivo e inammissibile
- La Corte di Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali quando rigetta il ricorso; quindi la valutazione strategica di non eccepire o di consentire lo svolgimento del rito deve tener conto del rischio di perdere poi ogni rimedio
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