Sentenza n. 482/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, Sezione civile – settore lavoro, n.2128 del 27 dicembre 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, Sezione civile – settore lavoro, recante condanna al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari n. 2128 del 27 dicembre 2023. Nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento dovuto. Il ricorrente ha quindi riferito che l'amministrazione aveva integralmente ottemperato al titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo il pagamento effettuato dall'amministrazione pienamente satisfattivo. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, applicando il principio della soccombenza virtuale: l'amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso e, pertanto, la controversia è stata definita per effetto dell'adempimento sopravvenuto imputabile alla parte intimata. Le spese sono state liquidate in complessivi € 828,00, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il giudizio è stato definito perché l'amministrazione ha adempiuto nelle more.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa impone al giudice di provvedere anche sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa, senza necessità di una decisione ulteriore sull'adempimento.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese: se l'amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale.
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