Cassazione Penale, Sentenza n. 5825/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rideterminazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, lamentando che il Prefetto di Roma avesse stabilito l'inibizione al conseguimento di una nuova patente per quindici anni in applicazione della L. n. 41/2016 (norma successiva alla commissione del reato). Il ricorso sosteneva altresì che la disciplina applicata fosse affetta da profili di incostituzionalità e richiamava pronunce della Corte costituzionale che, a suo avviso, avevano modificato l'automatismo della revoca e avrebbero reso possibile l'applicazione della sospensione in alternativa alla revoca.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'istanza vertesse sul contenuto di un provvedimento tipicamente prefettizio (l'inibizione al conseguimento della patente per 15 anni) e non sulla sanzione amministrativa accessoria disposta nella sentenza irrevocabile. Il giudice dell'esecuzione non può sindacare il contenuto del provvedimento prefettizio; può invece intervenire solo, se richiesto e se ne sussistono le condizioni, sulla sanzione accessoria disposta nella sentenza irrevocabile. Inoltre la declaratoria di incostituzionalità richiamata non ha riguardato la previsione dell'inibizione quinquennale/quinquennale estesa a 15 anni introdotta dalla L. 41/2016 e, comunque, il ricorrente non aveva chiesto la sostituzione della revoca con la sospensione. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 589, comma 2, cod. pen.
reato commesso l'1.12.2010 per il quale il ricorrente è stato condannato
Delinea il fatto-reato alla base della condanna che ha comportato l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente
art. 222 cod. strada, comma 2 (ult. periodo)
la trasmissione della sentenza irrevocabile alla prefettura ai fini dell'adozione dei provvedimenti relativi alla patente
Stabilisce il meccanismo procedurale per la trasmissione della sentenza al Prefetto e l'automatismo originario collegato alla revoca
art. 222 cod. strada, comma 3‑bis
prevede che, in caso di revoca della patente, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima di quindici anni
Norma introdotta dalla L. 41/2016 relativa all'inibizione quinquennale/quinquennale estesa a 15 anni per il conseguimento di nuova patente; la Corte ha distinto questa previsione dal potere giudiziale di disporre la revoca/sospensione
L. n. 41/2016
introduzione dell'inibizione al conseguimento della patente per 15 anni
Fonte della misura amministrativa impugnata (provvedimento del Prefetto), distinta dalla sanzione accessoria disposta dal giudice penale
sentenza Corte costituzionale n. 68 (richiamata nel testo: 2019/2021)
declarata incostituzionalità dell'automatismo della revoca della patente nel caso di condanna per omicidio o lesioni stradali, con riferimento alla possibilità di applicare la sospensione in alternativa
La Corte costituzionale ha eliminato l'automatismo della revoca in certi casi, consentendo la possibilità di disporre la sospensione; tuttavia tale pronuncia non ha automaticamente investito la disciplina prefettizia sull'inibizione al conseguimento di nuova patente e non sostituisce l'istanza specifica richiesta al giudice dell'esecuzione
art. 30, comma 4, L. n. 87/1953 (richiamato)
Norma citata nel ricorso/ricostruzione giuridica; la Corte osserva che la declaratoria di incostituzionalità richiamata ha riguardato aspetti diversi e non la misura prefettizia qui impugnata
Massime di principio
- Bisogna distinguere nettamente la revoca della patente disposta dal giudice penale (sanzione amministrativa accessoria oggetto della sentenza) e il successivo provvedimento prefettizio che può determinare l'inibizione al conseguimento di una nuova patente: il giudice dell'esecuzione può sindacare la sanzione accessoria prevista nella sentenza irrevocabile, ma non può sostituirsi all'amministrazione nel riesame del provvedimento prefettizio.
- Se la controversia riguarda la durata o il contenuto di un provvedimento emesso dal Prefetto (es. divieto o inibizione al conseguimento di nuova patente), la via corretta è il ricorso amministrativo/giurisdizionale contro il provvedimento amministrativo (es. ricorso al TAR o altri rimedi amministrativi), non l'istanza al giudice dell'esecuzione penale.
- Una pronuncia di incostituzionalità che elimina l'automatismo della revoca può consentire, in sede penale, di chiedere la sostituzione della revoca con la sospensione; tuttavia tale richiesta deve essere formulata specificamente e con i presupposti previsti dalla decisione costituzionale: non può essere invocata automaticamente per ottenere la modifica di un provvedimento prefettizio senza l'azione processuale appropriata.
- Quando si formula un'istanza di rideterminazione della sanzione accessoria dinanzi al giudice dell'esecuzione, occorre esplicitare esattamente quale provvedimento si intende contestare (la misura ordinata nella sentenza irrevocabile) e il rimedio richiesto (es. sostituzione della revoca con sospensione), fornendo le ragioni giuridiche e fattuali che giustificano l'intervento del giudice dell'esecuzione.
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