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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 7272 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. della Sicilia che aveva annullato l'avviso di rettifica IVA relativo al 1994. L'accertamento si fondava su maggiori ricavi presunti, determinati applicando una percentuale media di ricarico calcolata sulla merce maggiormente commercializzata, nonché su contestate detrazioni IVA per difetto di inerenza. L'Agenzia ha dedotto, tra l'altro, l'erroneo riconoscimento di efficacia a una sentenza relativa all'anno 1995, l'omessa valutazione dell'accettazione della percentuale di ricarico da parte della contribuente, la mancata rideterminazione giudiziale dei ricavi e il difetto di motivazione sulle detrazioni IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché l'Agenzia non aveva trascritto né adeguatamente individuato il documento contenente l'asserita accettazione della percentuale di ricarico, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il primo e il secondo motivo sono stati ritenuti assorbiti, poiché la decisione restava fondata sull'autonoma valutazione dell'erroneità del metodo di calcolo del ricarico. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati indicati gli elementi utili a una diversa determinazione dei ricavi. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa alle detrazioni IVA era coperta da giudicato interno; inoltre, un'eventuale omessa decisione avrebbe dovuto essere censurata come omessa pronuncia e non come vizio motivazionale. È rimasto fermo l'annullamento dell'avviso di rettifica. Non sono state liquidate spese, poiché la contribuente non ha svolto difese in cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    Disciplina l'efficacia del giudicato. La Corte non ha esaminato nel merito la questione perché il relativo motivo è stato ritenuto assorbito, essendo sufficiente la diversa ratio fondata sull'erroneità del metodo di calcolo.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il motivo si fonda, trascrivendone le parti rilevanti e precisandone la collocazione processuale. La violazione comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Individua i principali vizi deducibili in cassazione: violazione di legge, omessa pronuncia e vizi della motivazione. La Corte ha precisato che l'omessa decisione su un motivo di appello deve essere dedotta come omessa pronuncia, ai sensi del n. 4, e non come semplice vizio motivazionale.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    Riguarda i poteri di accertamento delle imposte sui redditi, compresa la ricostruzione presuntiva dei ricavi. Nel caso concreto, l'accertamento è stato ritenuto infondato perché basato su una metodologia di ricarico non adeguatamente rappresentativa.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54

    Disciplina la rettifica e l'accertamento dell'IVA. L'utilizzo di presunzioni per ricostruire maggiori operazioni imponibili deve poggiare su criteri attendibili e adeguatamente dimostrati.

  • Artt. 2697 e 2735 c.c.

    Riguardano, rispettivamente, l'onere della prova e l'efficacia della confessione stragiudiziale. L'argomento dell'Agenzia sull'accettazione della percentuale di ricarico non è stato esaminato nel merito perché il documento invocato non era stato trascritto e individuato secondo le regole del ricorso per cassazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1, 2 e 7

    Definiscono la giurisdizione tributaria e i poteri delle commissioni tributarie. La doglianza secondo cui il giudice avrebbe dovuto rideterminare autonomamente i ricavi è stata dichiarata inammissibile per mancata indicazione degli elementi necessari a tale ricalcolo.

Massime di principio

  • Un accertamento induttivo fondato su una percentuale di ricarico deve utilizzare un criterio rappresentativo dell'intera attività e della varietà delle merci vendute; il raffronto limitato a pochi prodotti o alla merce maggiormente commercializzata può essere ritenuto inidoneo.
  • In cassazione non è sufficiente richiamare genericamente un documento: occorre trascriverne le parti rilevanti, indicare dove si trova negli atti e spiegare la decisività del suo contenuto. In mancanza, il motivo è inammissibile.
  • L'eventuale accettazione di una percentuale di ricarico da parte del contribuente può essere rilevante, ma deve essere provata documentalmente e correttamente dedotta nel ricorso.
  • Il giudice tributario non è necessariamente tenuto a determinare una diversa maggiore imposta quando ritiene inattendibile il metodo dell'Ufficio, soprattutto se mancano elementi sufficienti per un ricalcolo autonomo.
  • Le questioni non specificamente impugnate in appello diventano definitive per giudicato interno e non possono essere introdotte per la prima volta o recuperate in cassazione.
  • La sentenza relativa a un'altra annualità può avere rilievo solo nei limiti degli elementi comuni e permanenti del rapporto tributario; non sostituisce automaticamente la prova riferita all'anno oggetto di causa.

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