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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2329/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revisione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Lecce e confermata dal Tribunale di Taranto per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. Il ricorrente deduceva l'inosservanza e la erronea applicazione degli artt. 629 e 630 c.p.p. e denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ha produtt o come nuove prove: (i) la dichiarazione di MICCOLI secondo cui un assegno post-datato consegnato a PRESICCI sarebbe stato un anticipo del TFR, implicando che PRESICCI si sarebbe rivolto a CERBERO per l'anticipazione della provvista e le successive pressioni sarebbero state finalizzate al recupero dell'anticipo e non a debiti per droga; (ii) la deposizione del DELLI PONTI per spiegare l'origine del rapporto di amicizia e le ragioni delle frequentazioni con PRESICCI, volta a giustificare i contatti telefonici e a contrastare la portata probatoria delle intercettazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che le prove addotte non fossero nuove o fossero recessive rispetto al compendio probatorio originario: il giudice distrettuale aveva correttamente valutato che le informazioni difensive non erano idonee a scalfire gli elementi indiziari consolidati, fondati in particolare sulle intercettazioni telefoniche che dimostravano cessioni di stupefacente. Pertanto il ricorso non raggiunge il livello richiesto per la revisione, che richiede una nuova prova capace di determinare, con ragionevole sicurezza, l'inesistenza del fatto o l'innocenza dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art.73

    Norma sostanziale che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; contestata nella sentenza di merito come reato per il quale il PRESICCI era stato condannato.

  • DPR 309/1990, art.74

    Norma sostanziale sulle circostanze aggravanti o disposizioni connesse al reato di stupefacenti, richiamata nella contestazione penale nei confronti del ricorrente.

  • Codice di procedura penale, art.629

    Regola sulla revisione: disciplina i presupposti formali e sostanziali della revisione e la procedura; il ricorrente invocava la sua applicazione per contestare la valutazione del giudice di merito.

  • Codice di procedura penale, art.630

    Indica le "nuove prove" ammissibili per la revisione (tra cui testimonianze sopravvenute); la Corte ha interpretato che le testimonianze addotte erano 'recessive' e non sufficienti a sovvertire il precedente compendio probatorio.

  • Codice di procedura penale, art.616

    Norma che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie e la condanna alla cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o infondati, applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Per ottenere la revisione di una condanna penale le "nuove prove" devono essere effettivamente tali (non già conosciute o valutate) e capaci, con ragionevole certezza, di rendere insufficiente il precedente compendio probatorio a sostenere la condanna.
  • Le prove di segno favorevole al ricorrente che risultano recessive rispetto a un corpus probatorio solido (es. intercettazioni, elementi tecnici) non sono idonee a determinare l'apertura della revisione: il giudice deve comparare le nuove allegazioni con l'insieme degli elementi già acquisiti.
  • La mera prospettazione difensiva o ricostruzioni alternative che non alterano in modo significativo la valutazione degli indizi non possono spostare gli equilibri probatori; bisogna dimostrare che la nuova prova può generare un ragionevole dubbio.
  • Le testimonianze, per essere decisionali in sede di revisione, devono fornire elementi concreti e specifici che contrastino direttamente e in maniera fondata le prove decisive della condanna, non solo spiegazioni generiche sull'origine di rapporti o sulle modalità di transazioni economiche.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile in materia di revisione, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende; è quindi importante valutare preliminarmente la reale novità e la portata delle prove prima di proporre il ricorso.

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