Sentenza del 05/06/2017 n. 2475 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Rimborso - Cessata attività - Modello Unico - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di rimborso è stata ritenuta legittima. La compilazione del Modello VR non costituisce un requisito necessario per il diritto al rimborso, poiché riguarda la successiva fase operativa del pagamento e non quella della formazione o presentazione della richiesta. Pertanto, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria fondata sulla mancata compilazione del Modello VR non può impedire il rimborso del credito IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità della richiesta di rimborso del credito IVA presentata da un soggetto che aveva cessato l'attività. L'Amministrazione finanziaria contestava presumibilmente l'assenza o l'irregolarità del Modello VR, ritenendolo necessario per perfezionare la domanda. Il principio affermato è che, in caso di cessazione dell'attività, è sufficiente indicare l'importo del credito IVA richiesto a rimborso nel quadro RX del Modello Unico; non sono richieste ulteriori formalità o condizioni per la legittimità della domanda.
Norme richiamate
Disciplina del rimborso del credito IVA in caso di cessazione dell'attività
La richiesta può essere validamente effettuata mediante l'indicazione dell'importo da rimborsare nel quadro RX del Modello Unico, senza ulteriori condizioni formali.
Modello Unico, quadro RX
L'indicazione del credito IVA nel quadro RX costituisce modalità idonea a manifestare la volontà del contribuente di ottenere il rimborso.
Modello VR
Il Modello VR attiene alla fase di pagamento o gestione esecutiva del rimborso e non è requisito costitutivo della validità della richiesta già espressa nel quadro RX.
Massime di principio
- Quando un contribuente cessa l'attività, la richiesta di rimborso del credito IVA può essere validamente manifestata attraverso l'indicazione dell'importo nel quadro RX del Modello Unico.
- Gli adempimenti relativi alla fase di pagamento non devono essere confusi con quelli necessari a perfezionare il diritto o la domanda di rimborso.
- La mancata compilazione di un modello destinato alla fase esecutiva non dovrebbe, di per sé, comportare la perdita del diritto al rimborso se la volontà di ottenere il credito è stata validamente dichiarata.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra requisiti sostanziali della richiesta, modalità dichiarative e adempimenti successivi richiesti per l'erogazione materiale delle somme.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 giu 2017Sentenza del 05/06/2017 n. 13913 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 giu 2017Sentenza del 05/06/2017 n. 131 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 5 giu 2017Sentenza del 05/06/2017 n. 182 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 5 giu 2017Sentenza del 05/06/2017 n. 187 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 5 giu 2017Sentenza del 05/06/2017 n. 197 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 5 giu 2017Sentenza del 05/06/2017 n. 198 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →