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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27505/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un incarico di mediazione del 2005 per la vendita di un immobile con annessa licenza commerciale e attrezzature per attività di rosticceria. La società mediatrice sosteneva di aver reperito un acquirente al prezzo concordato, ma il conferente avrebbe poi rifiutato di concludere l'affare. In base a una clausola del contratto, la mediatrice chiedeva la penale pattuita. Il Tribunale aveva accolto la domanda, escludendo l'applicabilità della disciplina consumeristica e negando la riduzione della penale. In appello, il conferente aveva sostenuto di aver agito come consumatore e che la clausola fosse vessatoria. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione, qualificando il soggetto come consumatore e dichiarando vessatoria la clausola, anche perché predisposta unilateralmente e non oggetto di trattativa individuale. La società mediatrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 190 e 345 c.p.c. per la tardiva deduzione della qualità di consumatore; 2) violazione dell'art. 3 cod. cons., sostenendo che la controparte avesse agito quale professionista/legale rappresentante della società; 3) violazione dell'art. 33 cod. cons. per insussistenza di un significativo squilibrio tra diritti e obblighi; 4) omesso esame di un fatto processuale relativo alla costituzione in giudizio della controparte solo quale legale rappresentante della società; 5) violazione degli artt. 33, 34 e 36 cod. cons., assumendo che la clausola incidesse sull'oggetto del contratto e fosse quindi sottratta al giudizio di vessatorietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nullità di protezione è rilevabile d'ufficio e può essere dedotta anche in appello; ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo perché miravano, sotto le sembianze della violazione di legge o del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., a contestare valutazioni di fatto del giudice di merito; ha respinto il terzo e il quinto motivo affermando che la clausola non riguardava il corrispettivo tipico della mediazione ma prevedeva una penale sganciata dalla concreta attività svolta e collegata alla mera mancata conclusione dell'affare, con conseguente verificabilità della sua vessatorietà e correttezza della declaratoria di nullità di protezione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.c.

    Invocato per censurare la deduzione tardiva della qualità di consumatore; la Corte non vi ravvisa una preclusione dirimente rispetto alla nullità di protezione rilevabile d'ufficio.

  • art. 345 c.p.c.

    La nullità di protezione può essere rilevata e dedotta anche in appello, come eccezione in senso lato, salvo giudicato sulla questione.

  • art. 3 d.lgs. 206/2005

    La Corte richiama la nozione di consumatore/professionista, ma ritiene inammissibile la censura perché volta a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito.

  • art. 33 d.lgs. 206/2005

    Il significativo squilibrio va riferito allo squilibrio giuridico-normativo dei diritti e degli obblighi, non alla mera convenienza economica; la clausola di penale per mancata conclusione dell'affare è suscettibile di valutazione di vessatorietà.

  • art. 34, comma 2, d.lgs. 206/2005

    La clausola non è sottratta al controllo di vessatorietà quando non attiene realmente all'oggetto o al corrispettivo tipico del contratto di mediazione, ma introduce una prestazione pecuniaria svincolata dalla concreta attività svolta.

  • art. 36 d.lgs. 206/2005

    La nullità di protezione delle clausole vessatorie è rilevabile d'ufficio anche in appello.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato in primo grado per la riduzione della penale; la Corte d'appello aveva ritenuto insussistenti i presupposti della riduzione.

  • art. 1756 c.c.

    Richiamato per affermare che, se l'affare non si conclude per libera scelta del preponente, al mediatore spetta al più il rimborso spese e non un risarcimento per mancata provvigione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nella giurisprudenza sul vizio di motivazione per distinguere fatti principali e questioni giuridiche.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Non può essere usato per contestare l'erronea valutazione di un fatto processuale o la ricostruzione della fattispecie concreta, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Consente l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La nullità di protezione prevista dal codice del consumo è rilevabile d'ufficio dal giudice e può essere dedotta per la prima volta anche in appello, salvo che sulla questione si sia formato giudicato.
  • Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione della norma astratta, mentre la contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta o della valutazione delle prove è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale oggi tipizzato.
  • Ai fini dell'art. 33 cod. cons., il significativo squilibrio rilevante per la vessatorietà riguarda lo squilibrio giuridico e normativo dei diritti e degli obblighi, non la convenienza economica dell'operazione.
  • In tema di mediazione, una clausola che imponga al preponente una somma fissa o sproporzionata per la mera mancata conclusione dell'affare, senza graduarla in funzione dell'attività realmente svolta dal mediatore, non è automaticamente sottratta al controllo di vessatorietà come clausola sull'oggetto o sul corrispettivo.
  • Quando il compenso del mediatore è previsto per il solo fatto del mancato perfezionamento dell'affare, occorre verificare se la pattuizione abbia natura sostanzialmente sanzionatoria e se determini un significativo squilibrio a carico del consumatore.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneClausole vessatorieImpugnazioni
RamiContrattiConsumatoriProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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