Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 5621/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per regolamento di competenza in relazione all’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessata ha proposto regolamento di competenza contro l'ordinanza con cui il TAR Calabria ha declinato la competenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma. La controversia principale riguarda il proscioglimento dal corso formativo per ritenuta inidoneità al servizio militare e d'istituto, derivante dal declassamento del profilo psicologico, nonché il verbale sanitario presupposto. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche il provvedimento dell'organo sanitario monocratico d'appello del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che aveva confermato l'inidoneità con diversa motivazione e attribuito il profilo PS2, e la circolare del Comando generale - Direzione di sanità del 29 ottobre 2009. La ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 13 c.p.a., sostenendo che la competenza dovesse radicarsi in base al ricorso introduttivo presso il TAR Calabria, in ragione della sede di servizio, e che il giudice originariamente adito dovesse conservare la competenza anche sugli atti impugnati con motivi aggiunti, richiamando l'ordinanza dell'Adunanza plenaria n. 29 del 2013.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il regolamento di competenza e confermato la competenza del TAR Lazio, sede di Roma, sull'intera controversia. Ha rilevato che la circolare impugnata con motivi aggiunti è un atto generale emanato da un'autorità centrale e avente efficacia sull'intero territorio nazionale; tale impugnazione radica la competenza del TAR Lazio per gli atti statali ultraregionali e attrae per connessione la cognizione degli altri atti impugnati. La competenza non dipende dalla maggiore o minore rilevanza dell'impugnazione della circolare nell'economia complessiva del ricorso. Il criterio della sede di servizio del dipendente pubblico non prevale quando la controversia comprende anche l'impugnazione di un atto statale ad efficacia nazionale. L'attrazione dei motivi aggiunti presso il giudice già adito, secondo l'Adunanza plenaria n. 29 del 2013, opera soltanto per atti sopravvenuti, applicativi o consequenziali rispetto all'atto introduttivo. Nel caso concreto la circolare era anteriore e presupposta rispetto al provvedimento di proscioglimento, sicché avrebbe potuto essere impugnata con il ricorso introduttivo e non ricorrevano né la pregiudizialità cronologica né quella logico-giuridica idonee a derogare ai criteri ordinari di competenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento, liquidate in euro 2.000, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    «provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere»; «tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza»

    La competenza territoriale si determina secondo il criterio della sede dell'autorità emanante, quello dell'efficacia territoriale limitata e, per i rapporti di pubblico impiego, quello della sede di servizio. Gli atti statali ad efficacia ultraregionale radicano la competenza del TAR Lazio, sede di Roma; la competenza relativa agli atti presupposti è attratta da quella dell'atto da cui deriva l'interesse a ricorrere, mentre per gli atti generali restano applicabili gli ordinari criteri.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Il criterio della sede di servizio del dipendente pubblico opera per le controversie inerenti al rapporto di pubblico impiego, ma non può prevalere sulla competenza del TAR Lazio quando siano impugnati anche atti statali ad efficacia nazionale.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Per gli atti statali i cui effetti esorbitano dal territorio di una singola Regione, la competenza appartiene al TAR Lazio, sede di Roma.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    «provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere»

    La competenza relativa all'atto da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae quella degli atti presupposti, salvo che questi siano atti normativi o generali, per i quali restano fermi i criteri ordinari.

  • art. 15 c.p.a.

    Disciplina il regolamento di competenza e il potere del giudice superiore di individuare il tribunale territorialmente competente.

  • art. 16 c.p.a.

    Rilevante quale disposizione processuale applicata nel procedimento di regolamento di competenza.

  • art. 25, comma 1, Cost.

    «giudice naturale precostituito per legge»

    La competenza territoriale inderogabile tutela il diritto a non essere distolti dal giudice naturale precostituito per legge.

  • art. 24 Cost.

    Il criterio di prossimità della competenza territoriale si collega al diritto di difesa.

  • art. 125 Cost.

    Il criterio di prossimità è collegato alla funzione di decentramento della giurisdizione amministrativa.

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    Richiamato per la giurisdizione esclusiva sulle controversie inerenti ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di eguaglianza nell'accesso al giudice esclude che il solo impiego dei motivi aggiunti, in assenza dei presupposti di connessione, possa derogare alle regole ordinarie di competenza.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela concorre a giustificare la concentrazione del giudizio presso un unico giudice nei casi di effettiva connessione.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il principio di ragionevole durata del processo concorre a fondare la concentrazione del giudizio, senza però consentire deroghe ai criteri di competenza in assenza di connessione qualificata.

Massime di principio

  • Quando una controversia comprende l'impugnazione di un atto emanato da un'autorità statale centrale con efficacia estesa all'intero territorio nazionale, la competenza territoriale spetta al TAR Lazio, sede di Roma, e tale competenza attrae per connessione la cognizione degli altri atti impugnati nell'ambito della medesima controversia.
  • Nelle controversie inerenti a rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, il criterio della sede di servizio del dipendente opera come criterio principale, ma cede quando sia impugnato anche un atto di un'autorità statale centrale ad efficacia ultraregionale.
  • L'attrazione dei motivi aggiunti presso il TAR già adito costituisce deroga ai criteri ordinari di competenza e richiede che l'atto sopravvenuto sia applicativo o consequenziale rispetto all'atto impugnato con il ricorso principale, così da sussistere una pregiudizialità cronologica e logico-giuridica.
  • Un atto generale o presupposto, già esistente al momento della proposizione del ricorso introduttivo, non è attratto dalla competenza del giudice già adito per il solo fatto di essere stato impugnato successivamente con motivi aggiunti; in assenza dei presupposti di connessione qualificata, si applicano le regole ordinarie di competenza.
  • La rilevanza quantitativa o marginale dell'impugnazione dell'atto centrale nell'economia complessiva del ricorso non incide sulla competenza territoriale, che deve essere determinata senza anticipare valutazioni riservate al merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.