Cassazione Penale, Sentenza n. 26691/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per il reato ascritto (indicato nella sentenza come art. 48-480 cod. pen.) con due motivi: 1) censura per l'esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; 2) censura per il diniego della sospensione condizionale della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile a causa della motivazione della Corte d'appello ritenuta eccessivamente generica rispetto ai presupposti dell'art. 131-bis e non allineata alle linee guida delle Sezioni Unite (Tushaj e Ubaldi). Avendo rilevato che non sono intervenuti periodi di sospensione e che il termine massimo di prescrizione è decorso il 3 agosto 2022, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione
Norme richiamate
art. 48-480 cod. pen.
presente nella sentenza impugnata come norma relativa alla fattispecie contestata
La norma è indicata come riferimento del reato contestato; dal testo non emerge una specifica interpretazione giuridica della disposizione da parte della Cassazione
art. 131-bis cod. pen.
richiamato come oggetto della censura del ricorrente
La Corte ha ritenuto che la decisione di esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis da parte della Corte d'appello fosse motivata in modo generico e assertivo; si richiede una motivazione puntuale e conforme ai criteri stabiliti dalle Sezioni Unite per escludere l'applicazione di questa norma
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato nel ragionamento sulla possibile pronuncia della Cassazione
La Corte ha valutato che, non essendo presenti gli elementi per una pronuncia ex art. 129, comma 2, non si doveva procedere a decisione integrativa e, valutato il decorso dei termini senza sospensioni, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione
Sezioni Unite, sent. n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj) e sent. n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi)
Queste pronunce sono richiamate come linee guida sull'applicazione dell'art. 131-bis; secondo la Cassazione la Corte d'appello non si è adeguatamente conformata a tali criteri e ha fornito motivazione generica, giustificando l'esame del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- L'esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis richiede motivazione specifica e circostanziata: affermazioni generiche o assertive non sono sufficienti
- Se, in assenza di periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione del reato è decorso, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato
- Le decisioni di merito devono confrontarsi con le linee guida delle Sezioni Unite (es. Tushaj, Ubaldi) quando si tratta dei presupposti dell'art. 131-bis
- Nel calcolo della prescrizione è essenziale verificare eventuali sospensioni o interruzioni processuali: la loro assenza può determinare l'estinzione del reato anche se la condanna è stata confermata in appello
- Un vizio di motivazione sulla applicabilità di benefici normativi può essere strumento efficace per ottenere il sindacato della Cassazione e, se del caso, la declaratoria di prescrizione
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