Cassazione Penale, Sentenza n. 33373/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione del Tribunale di Ravenna che, condannando Visar Krasniqi per il reato di rientro in Italia dopo espulsione, aveva sostituito la pena detentiva di un anno e sei mesi con la misura dell'espulsione. Il motivo del ricorso è la violazione dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva non può essere disposta per i delitti previsti dal Testo unico sull'immigrazione "puniti con pena edittale superiore, nel massimo, a due anni"; il reato contestato (art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998) ha in astratto una pena da uno a quattro anni, quindi eccede il limite dei due anni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale: ha annullato senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. d) cod. proc. pen., la parte della sentenza che aveva sostituito la pena detentiva di un anno e sei mesi con l'espulsione. Ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa (presunta violazione degli artt. 3 e 27 Cost.) e ha ritenuto inedita e generica la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; di conseguenza la sanzione sostitutiva dell'espulsione è stata eliminata, mentre la condanna detentiva resta salvo gli effetti dell'annullamento limitato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), art. 16
"l'espulsione non può essere disposta ... per delitti ... puniti con pena edittale superiore, nel massimo, a due anni"
La Corte interpreta la norma nel senso che impedisce al giudice di sostituire la pena detentiva con l'espulsione quando, in astratto, il reato previsto dal Testo unico è punito con pena massima superiore a due anni
d.lgs. n. 286/1998, art. 13, comma 13
"reclusione da uno a quattro anni"
Il delitto di rientro nel territorio dello Stato dopo provvedimento di espulsione è sanzionato con pena edittale fino a quattro anni; pertanto, in astratto, supera il limite di due anni previsto dall'art. 16, comma 3, impedendo l'applicazione dell'espulsione come sanzione sostitutiva
codice penale, art. 20-bis
"salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge"
La norma disciplina in generale le pene sostitutive (estendendo la possibilità fino a quattro anni) ma esclude l'abrogazione o la sostituzione di disposizioni specifiche previste da altre leggi; la Corte ritiene legittimo il diverso regime riservato all'espulsione dal d.lgs. 286/1998
legge n. 689/1981, artt. 53 e 59
Riferimento alla disciplina generale delle pene sostitutive e ai limiti/condizioni soggettive stabiliti dalla legge che possono escludere l'applicabilità di alcune pene sostitutive in casi specifici
codice di procedura penale, art. 545-bis
"se ritiene che ne ricorrono i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive"
La modifica normativa recente ha rafforzato il favore verso l'applicazione delle pene sostitutive, ma la Corte osserva che ciò non elimina l'efficacia delle disposizioni speciali che impediscono l'applicazione dell'espulsione per determinati reati
codice penale, art. 131-bis
La difesa ha invocato la causa di estinzione della punibilità introdotta dall'art. 131-bis; tuttavia la Corte ha ritenuto la richiesta inedita e generica perché non sviluppata con argomentazioni specifiche sui requisiti applicativi
codice di procedura penale, art. 620 lett. d)
La Corte ha annullato senza rinvio la parte di sentenza impugnata ai sensi di questa disposizione, utilizzabile quando ricorrono i presupposti per l'annullamento limitato senza rinvio
Costituzione, artt. 3 e 27 comma 3
Gli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 27 comma 3 (divieto di pene contrarie al senso di umanità) sono stati richiamati dalla difesa per una questione di legittimità costituzionale; la Corte ha però ritenuto la questione manifestamente infondata, ritenendo la disciplina differenziata del legislatore una scelta di politica normativa non irragionevole
Massime di principio
- Se il reato previsto dal Testo unico sull'immigrazione è punito in astratto con pena massima superiore a due anni, il giudice non può applicare l'espulsione come sanzione sostitutiva della pena detentiva ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 286/1998.
- La riforma delle pene sostitutive (art. 20-bis c.p. e modifiche procedurali) non elimina o travolge disposizioni speciali (come l'art. 16 del d.lgs. 286/1998); la disciplina speciale prevale quando espressamente prevista.
- Il Procuratore può impugnare la sentenza per ottenere la rimozione di una sanzione sostitutiva illegittimamente applicata; tale vizio non è sanabile in sede esecutiva né con procedure per errori materiali.
- Le questioni di legittimità costituzionale che lamentano disparità di trattamento tra sanzioni sostitutive generali e misure speciali (espulsione) incontrano difficoltà se si fondano su scelte di politica legislativa ritenute non irragionevoli.
- La difesa che invoca cause di estinzione della punibilità (es. art. 131-bis) deve proporre tale motivo tempestivamente e con argomentazione specifica e circostanziata, altrimenti la richiesta può essere considerata inedita o generica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33340/2024 del 03/09/2024
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33344/2024 del 03/09/2024
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33348/2024 del 03/09/2024
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33351/2024 del 03/09/2024
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33352/2024 del 03/09/2024
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33353/2024 del 03/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →