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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03558/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto è estraneo ai soli motivi consentiti dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare la sentenza di applicazione della pena. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva patteggiato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un reato continuato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena emessa dal G.i.p., deducendo con un unico motivo la mancata applicazione delle attenuanti generiche. La Corte rileva che il ricorso è stato proposto contro una sentenza di patteggiamento emessa dopo l'entrata in vigore dell'art. 444, comma 2-bis, c.p.p., che limita i motivi di ricorso ai soli casi ivi indicati; la censura sulle attenuanti generiche non rientra in tale perimetro.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    indicato come reato contestato in forma continuata; il testo non specifica ulteriormente la condotta.

  • art. 444 c.p.p.

    nelle sentenze di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena richiesta dall'imputato.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, emessa dopo l'entrata in vigore dell'art. 444, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla norma.
  • È inammissibile il ricorso che deduca questioni estranee al catalogo legale dei motivi consentiti nel patteggiamento, come la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
  • Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento, non è sindacabile, fuori dai casi previsti dalla legge, il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti e recepito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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