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Sentenza

Sentenza n. 1355/2026 - Torino, Sezione 3

per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 448/2025 resa dal Tribunale di Torino in data 14/02/2025, disponendo in favore delle ricorrenti l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui: a) per AQUILA CLAUDIA dall'a.s. 2023/2024 all'a.s. 2024/2025, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00; b) per AIELLO VALENTINA: per l'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 500,00, - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202600235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 448/2025, relativa all'accredito del beneficio economico della Carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 448/2025 del 14 febbraio 2025, chiedendo l'accredito di 500 euro annui sulla Carta elettronica del docente: due annualità per una ricorrente e una annualità per l'altra, per complessivi 1.500 euro. In caso di ulteriore inadempimento, era stata richiesta anche la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Prima dell'udienza camerale dell'11 giugno 2026, le ricorrenti hanno dichiarato l'avvenuta esecuzione della sentenza da ottemperare e il soddisfacimento delle proprie pretese. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a. Nonostante l'estinzione sostanziale della controversia per soddisfazione sopravvenuta, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite in quanto parte virtualmente soccombente, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, spese generali, eventuale contributo unificato e con distrazione a favore dei difensori antistatari delle ricorrenti. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza e del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    essendo stata soddisfatta la pretese delle ricorrenti

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, nel corso del giudizio, l'amministrazione ha dato esecuzione alla pronuncia oggetto di ottemperanza e le pretese delle ricorrenti sono state integralmente soddisfatte.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il pagamento dell'onere del contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione della pronuncia da parte dell'amministrazione e il conseguente soddisfacimento della pretesa fanno venir meno l'oggetto della controversia e impongono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie solo nel corso del giudizio di ottemperanza, essa può essere considerata parte virtualmente soccombente e condannata alle spese processuali, anche se la domanda non viene più esaminata nel merito.
  • La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto esclude la necessità di nominare un commissario ad acta richiesto per l'eventuale ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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