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Sentenza

Sentenza n. 1656/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza della Sentenza n. 203/2022 pubblicata il 07/11/2022 -RG n. 204/2022 - emessa dal Tribunale di Siena, Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202502540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena n. 203/2022, recante condanna al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti e degli interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 203/2022 del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle euro 2.664,36, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti relativa al periodo lavorato con contratti a tempo determinato. La sentenza è stata notificata al Ministero ai fini esecutivi il 1° marzo 2025. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 9 settembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Siena era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria il 29 agosto 2025, che era stata notificata per l’esecuzione e che risultava rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risultando dagli atti l’avvenuta esecuzione, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, corrispondendo entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza gli importi dovuti a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e i relativi interessi, secondo quanto stabilito dal giudice civile. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, affinché provveda nei sessanta giorni successivi su richiesta della parte interessata. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il ricorso per l’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di un’amministrazione debitrice è stato ritenuto tempestivamente proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo ai fini esecutivi.

  • art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001

    La disposizione contrattuale è indicata nella sentenza del giudice civile quale origine della Retribuzione Professionale Docenti riconosciuta alla ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione ai fini esecutivi, è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l’amministrazione non ha dato esecuzione al comando giudiziale.
  • In presenza di un giudicato di condanna al pagamento di somme determinate o determinabili sulla base del titolo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione debitrice di corrispondere gli importi e gli interessi secondo quanto stabilito dal giudice che ha emesso la decisione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo un termine per l’intervento sostitutivo qualora l’amministrazione persista nell’inadempimento dopo l’ordine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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