Sentenza del 13/06/2023 n. 16708 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente A.A. ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2004. La controversia riguardava l'omessa dichiarazione e contabilizzazione di ricavi derivanti da un'attività di impresa svolta in una struttura immobiliare qualificata come complesso turistico. Il ricorrente deduceva un errore di fatto per mancata considerazione di un precedente giudicato relativo a periodi d'imposta precedenti (1997-2000), su cui si fondava un accertamento relativo ai consumi idroelettrici e alla natura dell'attività svolta, lamentando violazione del principio ne bis in idem e del giudicato. Inoltre, contestava l'impossibilità di revocare la sentenza per contrasto di giudicati, avanzando questione di costituzionalità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile sia l'istanza di estinzione del giudizio per definizione agevolata (L. n. 130/2022) che il ricorso per revocazione. È stato ribadito che il giudicato si determina solo in relazione agli elementi permanenti della fattispecie, mentre i consumi di utenze sono variabili e non costituiscono elementi permanenti. Pertanto, il precedente giudicato non preclude un diverso accertamento per periodi d'imposta successivi. Inoltre, il ricorso per revocazione per contrasto di giudicati contro sentenze della Corte di Cassazione non è ammesso. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto; di conseguenza, la controversia non è considerata pendente ai fini della definizione agevolata.
art. 395 c.p.c.
La revocazione per errore di fatto (n.4) richiede un errore percettivo essenziale e decisivo per la decisione, mentre la revocazione per contrasto di giudicati (n.5) non è ammessa per sentenze della Corte di Cassazione.
art. 2909 c.c.
Richiama il principio del ne bis in idem, ossia il divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto, ma non applicabile in presenza di elementi non permanenti o diversi per periodo d'imposta.
L. n. 130/2022
Prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ma non è applicabile se la controversia non è più pendente per effetto del passaggio in giudicato.
Massime di principio
- Il giudicato in materia tributaria si riferisce solo agli elementi permanenti e non ha efficacia vincolante su fatti di carattere non permanente riferiti a periodi d'imposta differenti.
- La revocazione per errore di fatto richiede un errore decisivo e immediatamente riscontrabile che avrebbe modificato l'esito della decisione, escludendo errori meramente interpretativi o valutativi.
- Le sentenze della Corte di Cassazione non possono essere revocate per contrasto di giudicati, garantendo così la stabilità del giudicato.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie è applicabile solo se la controversia è ancora pendente, ossia non è passata in giudicato.
- Il principio del ne bis in idem non impedisce accertamenti tributari successivi basati su fatti e periodi d'imposta diversi o su elementi non permanenti.
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