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Sentenza

Sentenza n. 919/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 7.10.2025, n. 182, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, 7 ottobre 2025, n. 182, relativa alla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Imperia, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/17 al 2022/23, condannando il Ministero a emettere la carta e ad accreditare complessivamente € 3.500,00, oltre interessi legali e, per l’eventuale eccedenza rispetto al tasso di interesse, rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, dopo la notifica della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione in data 8 ottobre 2025 e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato né dimostrato l’avvenuto adempimento degli obblighi risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, il giudice ha rilevato che il Ministero non aveva assolto l’onere di provare l’adempimento, gravante sulla parte obbligata ai sensi dell’art. 2697 c.c. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito di € 3.500,00, oltre ai relativi accessori. Per l’eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori, rifusione del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, predisponendo, ove necessario, misure sostitutive.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione onerata dell’esecuzione deve provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, quando tale adempimento sia contestato o non risulti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’Amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare integrale attuazione al titolo esecutivo.
  • L’Amministrazione che si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare l’inadempimento e senza dimostrare l’avvenuto adempimento non assolve all’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 2697 c.c.; in tal caso l’actio iudicati deve essere accolta, ove il mancato adempimento risulti dal giudizio.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro un termine decorrente dalla comunicazione dell’inottemperanza.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere liquidate tenendo conto della natura seriale e assimilabile alle procedure esecutive della controversia, con condanna dell’Amministrazione soccombente e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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