Sentenza n. 7703/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio sull’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania per l’accesso alla classe di concorso A-48, ordinando all’Amministrazione di provvedere e nominando un commissario ad acta in caso di inottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La richiedente aveva impugnato il silenzio del Ministero sulla domanda, presentata tramite la piattaforma dedicata ai sensi della direttiva 2005/36/CE, di riconoscimento del titolo conseguito in Romania per accedere alla classe di concorso A-48. Il TAR aveva ritenuto sussistente l’obbligo di provvedere e accolto l’azione avverso il silenzio. Il Ministero ha appellato deducendo che, prima della sentenza di primo grado, aveva già concluso il procedimento con il provvedimento prot. DGOSV n. 58618 del 20 ottobre 2025, trasmesso alla richiedente tramite il portale e all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda. Ha quindi sostenuto che, alla data della decisione del TAR, il silenzio era cessato e il ricorso era divenuto improcedibile; ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva informato il giudice dell’avvenuta adozione del provvedimento.
La decisione
L’appello è accolto. Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado e dichiarato improcedibile il ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Ministero aveva provveduto sull’istanza dopo la proposizione del ricorso ma prima della decisione del TAR. Le spese del primo grado sono compensate, in quanto entrambe le parti avevano l’onere di comunicare la conclusione del procedimento; nulla è disposto per le spese d’appello.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
il presupposto sostanziale del silenzio-inadempimento ricorribile ex art. 117 c.p.a. è la sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato, ossia di adottare un provvedimento amministrativo autoritativo, in ossequio al precetto dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990
Il TAR aveva richiamato la norma per affermare che l’azione contro il silenzio presuppone un obbligo dell’Amministrazione di provvedere; il Consiglio di Stato ha tuttavia riformato la sentenza perché, prima della decisione, l’Amministrazione aveva già provveduto e l’interesse al ricorso era quindi venuto meno.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
il presupposto sostanziale del silenzio-inadempimento ricorribile ex art. 117 c.p.a. è la sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato, ossia di adottare un provvedimento amministrativo autoritativo, in ossequio al precetto dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990
L’obbligo di conclusione del procedimento fonda l’azione contro il silenzio quando l’Amministrazione non abbia provveduto; una volta adottato il provvedimento prima della decisione, il ricorso perde interesse.
Massime di principio
- Se l’Amministrazione conclude il procedimento dopo la proposizione dell’azione contro il silenzio ma prima della decisione, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il procedimento è stato concluso durante il giudizio, entrambe le parti hanno l’onere di informarne il giudice; tale circostanza può giustificare la compensazione delle spese del primo grado.
Come è indicizzato
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