Sentenza n. 2137/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro n. 1038/2024, pubblicata il 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro n. 1038/2024, limitatamente al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, agendo in proprio quale procuratore antistatario nel giudizio civile, per conseguire il pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro n. 1038/2024 in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, con distrazione in suo favore. Deduceva il mancato pagamento, anche parziale, nonostante il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo e nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero, costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito né ha fornito indicazioni sull'esecuzione del pagamento. Il giudice ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva promosso separatamente un altro giudizio per ottenere l'ottemperanza della medesima sentenza relativamente a una diversa statuizione, con conseguente valutazione negativa della scelta processuale ai fini delle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il difensore distrattario esclusivamente legittimato ad agire per l'ottemperanza della statuizione relativa alle spese di lite distratte in suo favore, poiché la distrazione ex art. 93 c.p.c. instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto al rapporto processuale originario. Ha accertato che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata in proprio dal difensore, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di pagare integralmente le somme dovute entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega. Le spese del giudizio sono state compensate, poiché la proposizione di due distinti giudizi di ottemperanza per statuizioni contenute nella medesima sentenza non rispondeva a criteri di economicità e concentrazione.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
La distrazione delle spese in favore del difensore instaura un rapporto autonomo tra il difensore distrattario e la parte soccombente; il difensore è quindi l'unico legittimato a intimare il pagamento e a chiedere l'esecuzione della relativa statuizione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza pagamento da parte dell'amministrazione, può essere promossa l'esecuzione della sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 2 d.m. n. 55/2014
La sentenza civile richiamata ha previsto il rimborso secondo tale disposizione, oltre ai compensi, IVA e CPA.
Massime di principio
- Il difensore al quale siano state distratte le spese di lite ai sensi dell'art. 93 c.p.c. è l'unico legittimato ad agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della statuizione giudiziale relativa al pagamento delle somme distratte in suo favore.
- La distrazione delle spese processuali determina, nei limiti dell'importo liquidato, un rapporto autonomo tra il difensore distrattario e la parte soccombente, distinto sia dal rapporto processuale tra le parti sia dal rapporto professionale tra difensore e cliente.
- L'inottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e non risulti effettuato alcun pagamento.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- La proposizione di separati giudizi di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di diverse statuizioni contenute nella medesima sentenza può giustificare la compensazione delle spese per violazione di esigenze di economicità e concentrazione processuale.
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