Cassazione Civile, Ordinanza n. 27022/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta da un avvocato avverso un avviso di addebito emesso dall’INPS per contributi dovuti alla Gestione separata, relativi ai redditi prodotti nell’anno 2009 e richiesti nel 2015 per l’importo di Euro 3.773,75. I giudici di merito avevano accolto l’opposizione ritenendo prescritto il credito, assumendo che la prescrizione fosse decorso dal 16.06.2010 e che non operasse il differimento dei termini di versamento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, perché l’attività professionale del contribuente sarebbe stata estranea agli studi di settore. Con un motivo unico, l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, all’art. 18 d.lgs. n. 241/1997, all’art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e al d.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente escluso il differimento del termine di pagamento contributivo, nonostante l’attività svolta rientrasse tra quelle per le quali erano stati elaborati gli studi di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha richiamato un precedente recente, ritenuto da seguire, secondo cui in materia previdenziale la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e, quindi, anche il differimento dei termini incide sulla decorrenza della prescrizione. Ha inoltre chiarito che il differimento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e non solo a quelli che, in concreto, siano stati assoggettati agli studi per scelta del regime fiscale, sicché non rileva la circostanza che il professionista fosse in regime dei c.d. minimi. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi alla Gestione separata tale momento coincide con la scadenza del termine di pagamento, eventualmente differito da norme speciali.
art. 2, commi 26-31, L. 9 agosto 1995, n. 335
Costituisce la base normativa dell’obbligo contributivo alla Gestione separata e del relativo credito contributivo oggetto di prescrizione.
art. 18, d.lgs. n. 241/1997
Richiamato come norma del sistema di versamento dei contributi, in coordinamento con la disciplina sul differimento dei termini.
art. 17 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
Richiamato come disposizione inerente ai termini di pagamento e al loro coordinamento con il differimento stabilito dal d.P.C.M.
d.P.C.M. 10 giugno 2010
Il differimento del termine di pagamento contributivo per l’anno 2009 si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; non rileva che il soggetto sia, in concreto, in regime fiscale diverso e quindi estraneo all’assoggettamento effettivo agli studi di settore.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nella fase camerale del procedimento di legittimità.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010
La disposizione va letta nel senso che il differimento riguarda i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali gli studi di settore sono stati elaborati.
art. 1, commi 96 e ss., L. n. 244 del 2007
Richiamato solo per escludere che la scelta di un diverso regime d’imposizione (c.d. minimi) incida sull’applicabilità del differimento.
Massime di principio
- In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento; se un intervento normativo differisce quel termine, slitta anche l’inizio del decorso prescrizionale.
- Il differimento dei termini di versamento previsto per determinate categorie di contribuenti si applica in base all’attività economica esercitata e non in base al concreto assoggettamento fiscale agli studi di settore o al regime tributario prescelto.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva, è irrilevante che il professionista abbia adottato un regime fiscale che lo renda, di fatto, estraneo all’applicazione degli studi di settore, quando la norma collega il differimento all’attività per la quale gli studi sono stati elaborati.
- Quando il giudice di merito esclude il differimento del termine di pagamento sulla base di una lettura restrittiva non coerente con il tenore letterale della norma, incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.
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