Cassazione Penale, Sentenza n. 5815/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Monticelli ha impugnato la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 06/09/2011, n. 159. Con due censure principali: (1) violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione all'art. 533 c.p.p., deducendo condanna in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e omessa valutazione di atti; (2) violazione ex art. 526 c.p.p., sostenendo che la condanna è intervenuta in difetto della necessaria contestazione perché, pur essendo stata applicata dai giudici di merito l'aggravante per continuazione, nel capo di imputazione era descritta una sola violazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per aspecificità. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: i giudici di merito hanno computato l'aumento per continuazione malgrado fosse contestato un unico episodio; ciò ha reso necessario esaminare l'estinzione del reato per prescrizione. Il fatto risale al 21/11/2015; il termine massimo di prescrizione (in assenza di cause di sospensione) è decorso il 21/05/2023. Non risultando applicabili le ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p. che consentirebbero una pronuncia più favorevole, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p., perchè il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159
Norma sostanziale del reato per cui Monticelli era stato condannato; la pronuncia ha confermato che il capo d'imputazione riguardava quella fattispecie, ma l'analisi sulla prescrizione ha portato all'annullamento della condanna.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza (vizi nella valutazione della prova). La Corte ha però ritenuto la doglianza aspecifica e quindi inammissibile in Cassazione.
art. 533 c.p.p.
Richiamato in rapporto alla presunta violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e alla presunta omessa valutazione di atti; la Corte ha giudicato le censure troppo generiche per essere esaminate.
art. 526 c.p.p.
Riferito alla carenza di contestazione: la Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'applicazione dell'aumento per continuazione quando nel capo di imputazione risultava un unico episodio.
art. 129 c.p.p.
Richiamato dalla Corte quale elenco delle ipotesi che possono condurre a una pronuncia più favorevole rispetto all'annullamento per prescrizione; la Corte ha escluso l'applicabilità di tali ipotesi nel caso concreto.
art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.
Base normativa per annullare senza rinvio la sentenza quando il reato è estinto per prescrizione; applicata dalla Corte dopo aver verificato che il termine massimo di prescrizione era decorso.
Massime di principio
- In Cassazione le censure di merito devono essere specifiche: osservazioni generiche sulla insufficienza probatoria sono spesso inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- L'applicazione di aumentanti (es. continuazione) richiede che più fattispecie siano effettivamente contestate nel capo di imputazione; se ciò non risulta, può configurarsi vizio rilevante ai fini dell'annullamento.
- Quando dal dato cronologico emerge che il termine massimo di prescrizione è decorso e non sono presenti cause di sospensione, il reato si estingue per prescrizione e la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Prima di chiedere la conferma di pene maggiorate per continuazione è essenziale verificare la corrispondenza tra la fattispecie contestata e le conclusioni sanzionatorie adottate dai giudici di merito.
- L'art. 129 c.p.p. elenca ipotesi in cui il giudice di legittimità può pronunciare una decisione più favorevole; il difensore deve dimostrare l'esistenza di tali ipotesi per ottenere un trattamento più favorevole invece dell'annullamento per prescrizione.
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