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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22/2022 del 04/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per il reato richiamato (art. 55 D. Lgs. n. 231/2007), deducendo vizi di legge e di motivazione sull'affermazione di responsabilità (in particolare per il valore attribuito a dichiarazioni predibattimentali), contestando il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha esaminato il ricorso soprattutto con riferimento alla utilizzazione delle dichiarazioni resesi fuori dal contraddittorio: ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU e della Cassazione sul divieto di fondare in via esclusiva o significativa la condanna su dichiarazioni predibattimentali se non sono presenti adeguate garanzie, ma ha ritenuto che, nel caso concreto, alcune dichiarazioni fossero state acquisite con il consenso degli imputati e altre ai sensi dell'art. 512 c.p.p. per irripetibilità; inoltre la Corte ha ritenuto la rinuncia alle garanzie processuali come risultante, consapevole e assistita da garanzie minime (anche per la presenza del difensore), e ha valutato positivamente la credibilità e la compatibilità delle dichiarazioni con gli altri elementi probatori, trovando così provata la disponibilità del bancomat e gli indebiti prelievi contestati. Quanto alle doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche, la Corte ha motivato il rigetto valorizzando la gravità e la reiterazione delle condotte, ritenendo irrilevante l'incensuratezza e il consenso alla acquisizione degli atti ai fini di meritevolezza.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati. La condanna confermata dalla Corte d'Appello di Genova è stata mantenuta nei confronti di Elena Poppi e Vittorio Dacasto; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile BRUGNA MARIA LORENZA, liquidate in complessivi euro 3.277,00 oltre accessori di legge. Nessuna circostanza attenuante generica è stata riconosciuta e il trattamento sanzionatorio è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 55 D. Lgs. n. 231 del 2007

    Norma richiamata quale titolo del reato contestato; la sentenza conferma la responsabilità ex articolo indicato in base alla valutazione complessiva delle prove.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali per sopravvenuta impossibilità di ripetizione; le dichiarazioni acquisite in tal modo possono essere utilizzate purché siano sottoposte a un vaglio di credibilità e, se rilevanti, corredate da elementi di riscontro.

  • art. 6 Convenzione EDU (diritto a un giusto processo)

    Richiama il principio secondo cui le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio non possono costituire in via esclusiva o significativa la base della condanna salvo che sussistano adeguate garanzie procedurali o una rinuncia consapevole dell'imputato; la Corte applica la giurisprudenza della Corte EDU sui limiti alla utilizzazione probatoria delle dichiarazioni extraprocessuali.

  • Giurisprudenza della Corte EDU e della Cassazione richiamata (es. Sez. U n. 27918/2010; Sez. 2 n. 15492/2020; sentenze Grande Camera Corte EDU Al Khawaja e Tahery; Schatschaachwili)

    Confermano che le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate ai fini della condanna solo se sussistono adeguate garanzie di attendibilità o se vi è una rinuncia consapevole alle garanzie di contraddittorio; la Corte nazionale ha applicato tali principi al caso concreto.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio, anche se legittimamente acquisite, non possono costituire in via esclusiva o significativa la prova di responsabilità senza adeguate garanzie di attendibilità.
  • La disciplina comunitaria (art. 6 CEDU) ammette, in determinate condizioni, la rinuncia alle garanzie processuali; tale rinuncia deve essere inequivocabile, consapevole e assistita da garanzie proporzionate.
  • Le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. per irripetibilità sono utilizzabili ma richiedono un accurato vaglio di credibilità e, se possibile, riscontri esterni o compatibilità con altri elementi probatori.
  • Se alcune dichiarazioni sono state acquisite con il consenso dell'imputato (anche tacito) e con l'assistenza del difensore, i limiti probatori tradizionalmente imposti possono risultare attenuati, purché la rinuncia sia consapevole e non contrasti con interessi pubblici rilevanti.
  • La mera incensuratezza non obbliga il giudice a concedere le circostanze attenuanti generiche quando le condotte sono gravi e reiterate; la valutazione della meritevolezza è rimessa al giudice sulla base del complesso probatorio.
  • In caso di rigetto del ricorso, i ricorrenti possono essere condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

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