Cassazione Penale, Sentenza n. 22/2022 del 04/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per il reato richiamato (art. 55 D. Lgs. n. 231/2007), deducendo vizi di legge e di motivazione sull'affermazione di responsabilità (in particolare per il valore attribuito a dichiarazioni predibattimentali), contestando il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha esaminato il ricorso soprattutto con riferimento alla utilizzazione delle dichiarazioni resesi fuori dal contraddittorio: ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU e della Cassazione sul divieto di fondare in via esclusiva o significativa la condanna su dichiarazioni predibattimentali se non sono presenti adeguate garanzie, ma ha ritenuto che, nel caso concreto, alcune dichiarazioni fossero state acquisite con il consenso degli imputati e altre ai sensi dell'art. 512 c.p.p. per irripetibilità; inoltre la Corte ha ritenuto la rinuncia alle garanzie processuali come risultante, consapevole e assistita da garanzie minime (anche per la presenza del difensore), e ha valutato positivamente la credibilità e la compatibilità delle dichiarazioni con gli altri elementi probatori, trovando così provata la disponibilità del bancomat e gli indebiti prelievi contestati. Quanto alle doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche, la Corte ha motivato il rigetto valorizzando la gravità e la reiterazione delle condotte, ritenendo irrilevante l'incensuratezza e il consenso alla acquisizione degli atti ai fini di meritevolezza.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La condanna confermata dalla Corte d'Appello di Genova è stata mantenuta nei confronti di Elena Poppi e Vittorio Dacasto; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile BRUGNA MARIA LORENZA, liquidate in complessivi euro 3.277,00 oltre accessori di legge. Nessuna circostanza attenuante generica è stata riconosciuta e il trattamento sanzionatorio è stato confermato.
Norme richiamate
art. 55 D. Lgs. n. 231 del 2007
Norma richiamata quale titolo del reato contestato; la sentenza conferma la responsabilità ex articolo indicato in base alla valutazione complessiva delle prove.
art. 512 cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali per sopravvenuta impossibilità di ripetizione; le dichiarazioni acquisite in tal modo possono essere utilizzate purché siano sottoposte a un vaglio di credibilità e, se rilevanti, corredate da elementi di riscontro.
art. 6 Convenzione EDU (diritto a un giusto processo)
Richiama il principio secondo cui le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio non possono costituire in via esclusiva o significativa la base della condanna salvo che sussistano adeguate garanzie procedurali o una rinuncia consapevole dell'imputato; la Corte applica la giurisprudenza della Corte EDU sui limiti alla utilizzazione probatoria delle dichiarazioni extraprocessuali.
Giurisprudenza della Corte EDU e della Cassazione richiamata (es. Sez. U n. 27918/2010; Sez. 2 n. 15492/2020; sentenze Grande Camera Corte EDU Al Khawaja e Tahery; Schatschaachwili)
Confermano che le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate ai fini della condanna solo se sussistono adeguate garanzie di attendibilità o se vi è una rinuncia consapevole alle garanzie di contraddittorio; la Corte nazionale ha applicato tali principi al caso concreto.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio, anche se legittimamente acquisite, non possono costituire in via esclusiva o significativa la prova di responsabilità senza adeguate garanzie di attendibilità.
- La disciplina comunitaria (art. 6 CEDU) ammette, in determinate condizioni, la rinuncia alle garanzie processuali; tale rinuncia deve essere inequivocabile, consapevole e assistita da garanzie proporzionate.
- Le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. per irripetibilità sono utilizzabili ma richiedono un accurato vaglio di credibilità e, se possibile, riscontri esterni o compatibilità con altri elementi probatori.
- Se alcune dichiarazioni sono state acquisite con il consenso dell'imputato (anche tacito) e con l'assistenza del difensore, i limiti probatori tradizionalmente imposti possono risultare attenuati, purché la rinuncia sia consapevole e non contrasti con interessi pubblici rilevanti.
- La mera incensuratezza non obbliga il giudice a concedere le circostanze attenuanti generiche quando le condotte sono gravi e reiterate; la valutazione della meritevolezza è rimessa al giudice sulla base del complesso probatorio.
- In caso di rigetto del ricorso, i ricorrenti possono essere condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15/2022 del 04/01/2022
- Sentenza penale · 4 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16/2022 del 04/01/2022
- Sentenza penale · 4 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17/2022 del 04/01/2022
- Sentenza penale · 4 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18/2022 del 04/01/2022
- Sentenza penale · 4 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19/2022 del 04/01/2022
- Sentenza penale · 4 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20/2022 del 04/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →