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Ordinanza

Ordinanza n. 1487/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 cpa, - dell'Ordinanza n. 198 del 27/04/2026 emessa dalla Direzione 7, Coordinamento Attività e Sviluppo Economico del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto la "cessazione attività di somministrazione di alimenti e bevande, Viale Sibilla 16, Pozzuoli", - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: gli atti istruttori relativi all’accertamento della presunta irregolarità tributaria; le note e comunicazioni della Direzione 2 – Fiscalità Locale; ogni ulteriore verbale, relazione o atto richiamato nell’ordinanza impugnata.

Giustizia amministrativa202603047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per contestate irregolarità tributarie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza comunale di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiedendone la sospensione cautelare anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a. e deducendo l’illegittimità dell’atto e degli atti presupposti, compresi gli accertamenti e le comunicazioni relativi alla presunta irregolarità tributaria. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma riferisce che la ricorrente ha contestato l’idoneità delle inadempienze tributarie a fondare il provvedimento e ha invocato la violazione del principio di proporzionalità. In sede cautelare, la società ha inoltre rappresentato l’intervenuta cessione del ramo d’azienda e il subingresso di altro operatore nell’attività.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione ha escluso il fumus boni iuris, ritenendo che le contestate inadempienze tributarie apparissero idonee a fondare l’ordinanza impugnata, anche considerando l’assenza di iniziative della ricorrente dirette a regolarizzare la posizione debitoria. Ha inoltre escluso, allo stato, la violazione del principio di proporzionalità. Il Collegio ha rilevato anche il venir meno del periculum in mora, poiché la cessione del ramo d’azienda e il subingresso di altro operatore nell’attività hanno fatto venir meno ogni esigenza cautelare. La decisione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata rinviata al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale; il TAR ha escluso sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

  • art. 56 c.p.a.

    La ricorrente aveva chiesto misure cautelari anche monocratiche, ma il provvedimento definisce la domanda cautelare collegiale senza concedere la sospensione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la plausibile idoneità di contestate inadempienze tributarie a fondare un provvedimento comunale di cessazione dell’attività, unitamente all’assenza di iniziative dell’operatore per regolarizzare la posizione debitoria, esclude il fumus boni iuris, salvo più approfonditi accertamenti nella fase di merito.
  • La mancata regolarizzazione della posizione debitoria può essere valorizzata, nella valutazione cautelare, insieme alla natura delle inadempienze tributarie per escludere la violazione del principio di proporzionalità del provvedimento di cessazione dell’attività.
  • L’intervenuta cessione del ramo d’azienda e il subingresso di un altro operatore nell’attività oggetto del provvedimento impugnato possono determinare il venir meno del periculum in mora e quindi dell’esigenza cautelare.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneOrdinanze contingibili e urgenti
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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