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Sentenza

Sentenza n. 15574/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 23871 del 16.06.2025, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202509223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania e del titolo abilitante per una classe di concorso, comunicato con decreto del 16 giugno 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente abilitando)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 16 giugno 2025 con cui era stata respinta l’istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell’abilitazione per una classe di concorso, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti e connessi. Il testo non espone i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso. A seguito dell’ordinanza cautelare n. 4999 del 2025, il Ministero ha riesaminato l’istanza tenendo conto di ulteriori certificazioni prodotte dal richiedente.

La decisione

Il Ministero ha accolto l’istanza con provvedimento del 10 marzo 2026, riconoscendo il titolo abilitante estero e soddisfacendo integralmente l’interesse perseguito con il ricorso. Preso atto del riconoscimento intervenuto e della richiesta del ricorrente, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della successiva integrazione dell’istanza originaria; è stata disposta la restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato che al Collegio non resta che prendere atto di quanto rappresentato dalle parti e conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;

    Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l’interesse azionato, il giudice prende atto della sopravvenuta soddisfazione e dichiara cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Se, durante il giudizio, l’amministrazione accoglie l’istanza originariamente respinta e soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studio
RamiIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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