Cassazione Penale, Sentenza n. 28475/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 03/02/2025 che, riesaminando il provvedimento del G.I.P. del 07/01/2025, aveva limitato gli arresti domiciliari rispetto ad alcuni capi (reati contro la fede pubblica) e aveva applicato obbligo di dimora e presentazione alla P.G. per il delitto di associazione per delinquere (capo 1). Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) vizio per mancata motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni (art.125, comma 3 e art.267 c.p.p.), sostenendo che le prime intercettazioni fossero inutilizzabili e che i decreti successivi ne avrebbero illegittimamente recepito gli esiti; (2) censura circa la carenza di motivazione sulla configurazione dell'associazione per delinquere (mancata prova del vincolo permanente, dell'affectio societatis e della struttura organizzativa); (3) vizio di motivazione circa la partecipazione concreta e il ruolo attribuito all'Omaggio nell'associazione (contestazione della rilevanza degli elementi intercettati e della piena idoneità probatoria a fondare il fatto associativo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il principio di "inutilizzabilità derivata": ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui ogni decreto autorizzativo di intercettazioni ha autonomia e non si trasmette automaticamente il vizio da provvedimenti anteriori, specie se i successivi decreti si fondano anche su altri elementi di indagine. Inoltre il ricorrente non ha specificamente indicato gli atti affetti da vizio né dimostrato la decisività di tali atti sul compendio indiziario. Sul secondo e terzo motivo la Corte li ha ritenuti generici e manifestamente infondati: ha richiamato i criteri giurisprudenziali per la configurabilità dell'associazione per delinquere (elemento organizzativo, affectio societatis, numero e modalità dei reati fine, uso di mezzi tecnici, durata anche breve ma programmata) e ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'organizzazione e l'intraneità dell'Omaggio (più reati fine, rapporti fiduciari, ruolo essenziale e relazioni con i promotori). La Corte ha altresì precisato che il giudice cautelare può modificare la qualificazione giuridica data dal P.M. nell'ambito del provvedimento cautelare. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen., comma 3
Richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha valutato le censure sulla motivazione ma l'ha ritenuta sufficiente alla stregua delle risultanze istruttorie
art. 267 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel ricorso (limiti della censura in cassazione); il ricorrente non ha adempiuto all'onere di specificare gli atti viziati e la loro incidenza sul compendio probatorio
art. 185 cod. proc. pen., comma 1
"la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo"
La Corte ricorda la norma ma precisa che la giurisprudenza di legittimità non riconosce un principio generale di "inutilizzabilità derivata" per le intercettazioni in assenza di espressa previsione legislativa: ogni decreto intercettativo è autonomo e non si trasmette automaticamente il vizio agli atti successivi
art. 309 cod. proc. pen.
Indica la competenza del Giudice del riesame; il provvedimento impugnato è stato emesso in tale funzione
legge 19 aprile 1925, n. 474, artt. 1 e 2
Richiamata nella motivazione come riferimento alla qualificazione giuridica di alcune captazioni (il Tribunale aveva ritenuto alcune captazioni non utilizzabili in base a tale qualificazione), ma la Corte ha ritenuto che i successivi decreti fossero comunque autonomi e fondati anche su altri elementi
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Massime di principio
- La declaratoria di inutilizzabilità di intercettazioni anteriori non invalida automaticamente i decreti di autorizzazione successivi: ogni decreto è autonomo e può fondarsi su notizie di reato diverse o su altri atti di indagine
- Per ottenere l'annullamento di provvedimenti cautelari per vizi nelle intercettazioni il ricorrente deve indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e dimostrare la loro incidenza decisiva sul compendio indiziario
- La configurazione del reato di associazione per delinquere si basa su elementi che vanno oltre la mera commissione di reati fine: è necessaria una struttura, anche minima, mezzi organizzativi, affectio societatis e un programma criminoso (che può anche essere operativo per un tempo limitato)
- La partecipazione all'associazione può essere ravvisata anche in periodi brevi se sussistono elementi tali da dimostrare la disponibilità a operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso
- In sede di misure cautelari il giudice può mutate la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero purché motivi il diverso inquadramento nell'ambito del provvedimento incidentale
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione dei fatti è limitato: non è consentito proporre una semplice diversa lettura del materiale probatorio se non sussiste mancanza o manifesta illogicità della motivazione
- La parte soccombente può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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