Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01062/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente, già direttore generale di un'azienda speciale di pubblici servizi, ha chiesto il risarcimento dei danni assumendo che il rapporto, originariamente a tempo determinato triennale, si fosse rinnovato per un ulteriore triennio dal 3 giugno 2012. Egli sosteneva che, dopo una comunicazione di mancata conferma del 1 marzo 2012, la successiva comunicazione del 1 giugno 2012, con cui l'azienda aveva disposto una proroga temporanea sino al 31 luglio 2012 per esigenze straordinarie e di continuità dell'attività, dovesse essere interpretata come revoca della mancata conferma e come conferma/rinnovo dell'incarico per un nuovo triennio. In via subordinata, deduceva che il CCNL applicabile imponeva un termine di preavviso più lungo di quello di tre mesi e che la sua violazione comportasse il diritto a un'indennità parametrata alle retribuzioni per il periodo di ritardo. I motivi di ricorso per cassazione erano tre: (1) violazione dell'art. 4 r.d. 2578/1925 e dell'art. 35 d.P.R. 902/1986, perché la proroga provvisoria sarebbe stata illegittima e avrebbe dovuto valere come rinnovo triennale; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d'appello ritenuto che durante la proroga l'incarico fosse stato limitato a compiti ordinari, mentre il ricorrente sosteneva di avere svolto tutte le funzioni di direttore generale; (3) violazione dell'art. 44 CCNL 22.12.2009, sostenendo che il datore di lavoro dovesse rispettare un preavviso più lungo di quello trimestrale e che, in difetto, dovesse corrispondere un'indennità per il ritardo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la comunicazione del 1 giugno 2012 non revocasse la precedente dichiarazione di mancata conferma del 1 marzo 2012, poiché la volontà dell'azienda di non rinnovare l'incarico era stata espressa in modo esplicito e confermata anche nell'atto di proroga temporanea. Ha inoltre affermato che, anche volendo ritenere non consentita la proroga provvisoria, non esisteva alcuna norma che trasformasse automaticamente tale proroga in un rinnovo triennale dell'incarico; pertanto mancava il presupposto giuridico della domanda risarcitoria principale. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a ottenere un riesame del fatto, e comunque il punto era irrilevante una volta esclusa l'efficacia di rinnovo della proroga. Sul terzo motivo, la Corte ha interpretato l'art. 44 CCNL nel senso che il regime del comma 2 e seguenti non si cumula con quello del comma 1, ma costituisce una facoltà alternativa rimessa alle parti/azienda; poiché tale opzione non era stata esercitata, restava applicabile solo il preavviso trimestrale del comma 1. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per l'esito sfavorevole, è stato dichiarato dovuto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 r.d. n. 2578/1925

    "Il direttore … è nominato per il termine di tre anni" e "può essere confermato di triennio in triennio"

    La disposizione, richiamata dalla contrattazione collettiva, impone la durata triennale dell'incarico ordinario di direttore generale e la possibilità di conferma triennale, ma non consente di ricavare, in assenza di specifica previsione, che una proroga provvisoria illegittima si trasformi automaticamente in un rinnovo triennale.

  • art. 35 d.P.R. n. 902/1986

    termine di preavviso di tre mesi

    È la disciplina legale richiamata dal contratto collettivo per il preavviso relativo alla risoluzione del rapporto; nel caso concreto non è stata ritenuta idonea a fondare il rinnovo automatico dell'incarico.

  • art. 44 CCNL 22.12.2009

    "Per i direttori di azienda, nominati ai sensi dell’art. 4 del R.D. 15.10.1925 n. 2578, il periodo di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro è quello previsto all’art. 35, primo comma, del d.P.R. 4.10.1986 n. 902"; "Tuttavia l’azienda può comunicare al direttore la propria volontà di risolvere il rapporto al termine del triennio con un preavviso pari a quello che gli sarebbe spettato... se il suo contratto fosse stato a tempo indeterminato"

    Il comma 2 introduce una facoltà alternativa, non un obbligo cumulativo: il regime del preavviso più lungo si applica solo se l'azienda (o le parti del rapporto) scelgono di avvalersene; in mancanza, resta operativo il preavviso trimestrale del comma 1.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio non può essere usato per ottenere un nuovo esame del materiale probatorio o dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto di poter correggere e integrare la motivazione della sentenza impugnata, mantenendo fermo il dispositivo conforme a diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il rapporto o l'incarico è disciplinato da una durata determinata e da un meccanismo espresso di conferma/rinnovo, la mera proroga provvisoria o la prosecuzione temporanea dell'attività non equivalgono, di per sé, a un rinnovo per il periodo originario se manca una chiara manifestazione negoziale in tal senso.
  • Per trasformare una proroga ritenuta illegittima in un rinnovo automatico dell'incarico non basta l'illegittimità della proroga: occorre una specifica previsione normativa o contrattuale che attribuisca a tale violazione una sanzione sostitutiva o conservativa di quel tipo.
  • Se il datore di lavoro comunica tempestivamente la mancata conferma dell'incarico e ribadisce tale volontà anche nell'atto con cui dispone una proroga temporanea per esigenze eccezionali, non può inferirsi una revoca implicita della disdetta iniziale.
  • L'interpretazione di una clausola contrattuale collettiva deve partire dal dato testuale: una formula che attribuisce all'azienda la facoltà di scegliere un regime alternativo non può essere letta come imposizione cumulativa di due diversi termini di preavviso.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare un riesame del merito o della valutazione delle prove; inoltre, il fatto dedotto è irrilevante se, comunque, la tesi giuridica prospettata non è idonea a produrre l'effetto invocato.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.