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Sentenza

Sentenza del 01/04/2019 n. 574 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Notifica della cartella di pagamento - Prova della notifica - Produzione di copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento - Sufficienza - Onere di contestazione specifica ex art. 2719 c.c. a carico del destinatario - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la validità della notifica di otto cartelle di pagamento e di un avviso di accertamento, nonché la decadenza e la prescrizione dei crediti tributari. Il contribuente sosteneva, tra l'altro, che le copie delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento fossero difformi dagli originali e prive di valida attestazione di conformità ai sensi dell'art. 2719 c.c. Contestava inoltre alcune notifiche eseguite tramite un gestore postale privato e deduceva la prescrizione quinquennale dei crediti IRPEF, IRAP e IVA. Gli enti sostenevano invece la regolarità delle notifiche, la sufficienza degli avvisi di ricevimento e degli estratti di ruolo e l'applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione ai crediti erariali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova della notifica, la documentazione prodotta dall'agente della riscossione, precisando però che una contestazione della conformità delle copie ai sensi dell'art. 2719 c.c. deve essere specifica e circostanziata; una contestazione generica non priva automaticamente le copie di efficacia probatoria. Ha confermato la legittimità delle pretese relative alle cartelle n. 3, n. 5 e n. 6 e all'avviso di accertamento n. 9, limitatamente agli importi non oggetto di sgravio. Ha dichiarato nulle le notifiche delle cartelle n. 1 e n. 8, poiché la comunicazione informativa era stata effettuata tramite una società postale privata in un periodo in cui tali notifiche erano riservate a Poste Italiane. Ha dichiarato cessata la materia del contendere per la cartella n. 7, già oggetto di sgravio. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • Art. 2719 c.c.

    Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

    La contestazione della conformità di una copia deve essere chiara, specifica e riferita sia al documento sia agli aspetti concretamente difformi. In presenza di una contestazione generica, il giudice può attribuire valore probatorio alla copia valutando anche gli altri elementi disponibili, comprese le attestazioni dell'agente della riscossione e gli estratti di ruolo.

  • Art. 26, D.P.R. n. 602/1973

    La prova del perfezionamento della notificazione della cartella può essere fornita mediante l'avviso di ricevimento.

    L'agente della riscossione non deve necessariamente produrre la copia integrale della cartella se dimostra regolarmente la notifica mediante l'avviso di ricevimento o altra documentazione idonea.

  • Art. 1335 c.c.

    La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.

    La cartella pervenuta all'indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.

  • Art. 2946 c.c.

    Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

    I crediti erariali relativi a IRPEF, IVA e IRAP sono stati ritenuti soggetti, in via generale, alla prescrizione ordinaria decennale, poiché la prestazione tributaria deriva da autonome obbligazioni per ciascun periodo d'imposta e non costituisce un'obbligazione periodica in senso tecnico.

  • Art. 2953 c.c.

    I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve [...] si prescrivono con il decorso di dieci anni quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.

    La mancata impugnazione di una cartella rende il credito irretrattabile, ma non converte automaticamente un eventuale termine breve di prescrizione in quello decennale. La conversione opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.

  • Art. 25, D.P.R. n. 602/1973

    Il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla legge in relazione alla tipologia del credito e alla dichiarazione o all'accertamento.

    Il termine previsto dalla norma è un termine di decadenza per la notifica della cartella, distinto dal termine di prescrizione del credito. Nel caso concreto, per le cartelle esaminate non è stata ritenuta maturata la decadenza relativa ai crediti confermati.

  • Art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 261/1999

    I servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari sono affidati in via esclusiva a Poste Italiane S.p.A.

    Per le notifiche effettuate prima del 10 settembre 2017, l'utilizzo di un gestore postale privato per notificazioni soggette alla riserva postale determina l'inesistenza della notifica, non sanabile retroattivamente.

  • Art. 140 c.p.c. e art. 8, legge n. 890/1982

    La notificazione in caso di irreperibilità relativa richiede il deposito dell'atto, l'affissione dell'avviso e l'invio della comunicazione di avvenuto deposito.

    La notifica per deposito presso la casa comunale è valida quando risultano documentati tutti gli adempimenti previsti, inclusi il deposito, l'affissione e la comunicazione mediante raccomandata. Nel caso concreto tali adempimenti sono stati ritenuti provati per la cartella n. 5.

  • Art. 60, comma 1, lett. b-bis) ed e), D.P.R. n. 600/1973

    La notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari è eseguita secondo le norme del codice di procedura civile, con le modifiche previste dalla disposizione.

    La disposizione disciplina le modalità speciali di notifica degli atti tributari e, per alcune ipotesi, i termini di perfezionamento della notifica mediante deposito e affissione.

  • Art. 3, comma 9, legge n. 335/1995

    La disposizione prevede termini specifici per la prescrizione dei contributi previdenziali.

    La sentenza richiama la norma come esempio di disciplina speciale che può derogare al termine ordinario decennale, diversamente da quanto avviene, in linea generale, per i crediti erariali.

Massime di principio

  • Quando l'agente della riscossione produce copie di relate o avvisi di ricevimento, il destinatario che ne contesta la conformità deve indicare precisamente quale documento è contestato e quali elementi differiscono dall'originale. Una contestazione generica può essere considerata inefficace.
  • La mancanza di una formale certificazione di conformità non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della copia: il giudice deve esaminare il documento insieme agli altri elementi probatori, inclusi estratti di ruolo, numeri identificativi, attestazioni informatiche e presunzioni.
  • Per dimostrare la notifica di una cartella, di regola non è indispensabile produrre la copia integrale della cartella stessa, se l'avviso di ricevimento o altra documentazione consente di provare il perfezionamento della notifica e di identificare l'atto.
  • La notifica di atti tributari effettuata, prima del 10 settembre 2017, tramite un operatore postale privato invece che tramite Poste Italiane può essere considerata inesistente e non sanabile, salvo diverse discipline applicabili al momento della notifica.
  • La prescrizione deve essere distinta dalla decadenza: la decadenza riguarda il termine entro cui l'amministrazione deve notificare la cartella, mentre la prescrizione riguarda l'estinzione del credito per il decorso del tempo senza atti interruttivi.
  • Per i crediti erariali come IRPEF, IVA e IRAP, l'orientamento recepito nella sentenza applica normalmente il termine decennale ex art. 2946 c.c.; tuttavia, se una legge speciale stabilisce un termine più breve, la mancata impugnazione della cartella non lo trasforma automaticamente in decennale.
  • Una cartella regolarmente notificata e non impugnata diventa formalmente irretrattabile: successivamente non è normalmente possibile contestare vizi propri della cartella, salvo questioni relative alla notifica dell'atto successivo o alla mancata conoscenza effettiva dell'atto presupposto nei casi riconosciuti dalla legge.

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