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Sentenza

Sentenza n. 1975/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale del 18 luglio 2024 che ingiungeva al proprietario, entro cinque giorni, il taglio della vegetazione arbustiva, la potatura degli alberi e la pulizia dell’area per prevenire inconvenienti igienico-sanitari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 70 del 2024, adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, chiedendone l’annullamento. Con il primo motivo ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto dare esecuzione alla precedente ordinanza del 2019, fondata sui medesimi presupposti, anziché adottarne una nuova. Con il secondo ha dedotto la mancata ricezione del verbale dell’ULSS richiamato nell’ordinanza, l’assenza del grave pericolo per l’incolumità pubblica previsto dall’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, la mancata prova della presenza di animali infestanti o di zoonosi e l’incoerenza derivante dal fatto che il Comune non fosse intervenuto già nel 2019. Con il terzo ha lamentato difetti di contraddittorio e motivazione perché l’ordinanza richiamava precedenti ordinanze comunali non allegate e non facilmente reperibili, senza chiarire quali disposizioni fossero state violate; ha inoltre rilevato che anche i fondi confinanti presentavano condizioni favorevoli alla proliferazione di zanzare. Con il quarto ha contestato la valutazione comunale circa la possibilità di accedere all’area rimuovendo temporaneamente una ringhiera metallica, sostenendo che tale intervento comportava costi rilevanti e che il Comune avrebbe dovuto imporre ai proprietari intermedi di consentire il passaggio. In via pregiudiziale ha chiesto la fissazione di un termine per proporre querela di falso contro verbali e ordinanza, nell’ipotesi in cui fosse necessario accertare la veridicità delle risultanze sullo stato dei luoghi.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di fissazione del termine per la querela di falso: l’accertamento contestato riguardava la rappresentazione dei fatti posta a base dei provvedimenti e poteva essere compiuto dal giudice amministrativo nell’ambito del sindacato di legittimità, anche sotto il profilo del travisamento dei fatti. La controversia era quindi decidibile senza attendere un giudizio civile; inoltre, lo stato di incuria risultava indirettamente confermato dagli interventi di pulizia e disinfestazione eseguiti dal ricorrente e dal carteggio, mentre la querela non era stata proposta nonostante il tempo trascorso. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché l’ordinanza del 2019 aveva carattere provvisorio, era stata eseguita dal proprietario e riguardava una situazione di fatto allora accertata; quella del 2024 si fondava invece su una nuova situazione, riconducibile a un’ulteriore condotta omissiva e accertata mediante una distinta istruttoria. Il secondo motivo è stato respinto: l’ordinanza era stata adottata in base all’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000 per un’emergenza igienico-sanitaria, non ai sensi dell’art. 54, comma 4; il potere di prevenzione consente di intervenire prima che il rischio per la salute si traduca in danno e, nel caso concreto, lo stato di abbandono di un fondo in ambito residenziale giustificava la misura senza che fosse indispensabile accertare previamente la presenza effettiva di roditori o altri vettori. La mancata ricezione del verbale non invalidava la motivazione per relationem, poiché gli atti richiamati devono essere conoscibili e disponibili, ma non necessariamente allegati. Né l’inerzia comunale dal 2019 dimostrava l’inesistenza del pericolo accertato nel 2024. Il terzo motivo è stato respinto: l’ordinanza esplicitava le ragioni sanitarie dell’intervento, sicché la mancata indicazione puntuale delle disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze generali e la loro mancata allegazione non determinavano un difetto di motivazione; inoltre, l’eventuale incuria dei fondi vicini non escludeva la legittimità dell’intervento sul fondo del ricorrente. Il quarto motivo è stato respinto perché l’ordine riguardava la manutenzione dell’area, non la rimozione della ringhiera; le difficoltà di accesso non giustificavano il mantenimento della situazione di rischio e l’avvenuta esecuzione di interventi manutentivi indeboliva la deduzione sull’impossibilità di accedere. Ricorso respinto integralmente. Nessuna statuizione sulle spese, data la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.a.

    Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia.

    La fissazione del termine per proporre querela di falso e la conseguente sospensione non sono necessarie quando la controversia può essere decisa indipendentemente dal documento contestato; nel caso concreto, la rappresentazione dei fatti era sindacabile dal giudice amministrativo come questione di legittimità.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    Ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 7 agosto 241/1990, la motivazione per relationem è legittima purché siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, dovendo intendere che all’interessato deve essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio

    La motivazione per relationem è legittima se gli atti richiamati sono indicati e resi disponibili al destinatario, il quale deve poterli consultare, richiedere e ottenere; non è necessaria la loro materiale allegazione al provvedimento.

  • art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000

    sulla base di tale di tale disposizione, il Sindaco ha il potere-dovere di adottare provvedimenti per affrontare emergenze sanitarie o di igiene pubblica

    Il potere sindacale previsto dalla disposizione consente di adottare misure per fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica; nel caso esaminato, la misura preventiva era giustificata dallo stato di abbandono del fondo in ambito residenziale.

  • art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000

    il Sindaco ha espressamente adottato la qui gravata ordinanza impiegando i poteri di cui all’art. 50, comma 5, dello stesso decreto

    La censura fondata sulla mancanza del grave pericolo richiesto dall’art. 54, comma 4, non era pertinente, perché l’ordinanza impugnata era stata adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5.

Massime di principio

  • La fissazione di un termine per proporre querela di falso non è necessaria quando la controversia amministrativa può essere decisa indipendentemente dal documento contestato; le contestazioni sulla rappresentazione dei fatti contenuta negli atti posti a base del provvedimento possono essere esaminate dal giudice amministrativo come possibili vizi di legittimità, incluso il travisamento dei fatti.
  • La motivazione per relationem è legittima quando gli atti richiamati sono indicati e resi accessibili al destinatario, anche se non materialmente allegati al provvedimento.
  • Nelle emergenze di igiene e sanità pubblica, il potere sindacale di cui all’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000 può essere esercitato in funzione preventiva, prima che il rischio si traduca in danno; quando lo stato dei luoghi è idoneo a favorire la proliferazione di animali nocivi, la misura può essere giustificata senza la previa prova della presenza effettiva di tali animali o di zoonosi.
  • La mancata adozione di misure in un momento precedente non dimostra, da sola, l’inesistenza di un pericolo successivamente accertato e non preclude all’amministrazione di intervenire per rimuoverlo.
  • La legittimità di un ordine di manutenzione riferito a un fondo può fondarsi sulle condizioni di quel fondo, senza che la presenza di situazioni analoghe nei fondi confinanti imponga di escludere l’intervento.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiMotivazione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di poterePrincipi di precauzione e prevenzione

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