Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9899/2020 del 27/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un ex dipendente ultracinquantenne di un istituto di credito aveva risolto anticipatamente il rapporto di lavoro aderendo a un esodo incentivato disciplinato dal D.I. 28 aprile 2000, n. 158. Oltre al TFR, gli era stato riconosciuto un assegno straordinario di sostegno al reddito, erogato in forma rateale fino al conseguimento del diritto alla pensione. L’ente previdenziale aveva determinato le ritenute sull’assegno applicando la tassazione ordinaria. Il beneficiario aveva quindi chiesto che l’assegno fosse assoggettato a tassazione separata secondo l’aliquota prevista per il TFR. Dopo che il Tribunale di Perugia, quale giudice del lavoro, aveva declinato la giurisdizione in favore di quella tributaria con provvedimento del 20 settembre 2010, il beneficiario aveva riassunto il giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, che aveva accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria aveva rigettato l’appello dell’ente previdenziale con sentenza depositata il 15 novembre 2013. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’ente ha denunciato violazione dell’art. 10, comma 9, del D.I. 28 aprile 2000, n. 158, dell’art. 19, commi 2 e 4-bis, del TUIR e dell’art. 59, comma 3, della L. n. 449/1997. Ha sostenuto che, nel calcolo dell’importo lordo dell’assegno, le ritenute da aggiungere al trattamento pensionistico netto virtuale dovessero essere determinate applicando il criterio agevolato dell’art. 17, comma 4-bis, TUIR, e non quello dell’art. 17, comma 2, TUIR: tale meccanismo, secondo la ricorrente, è diretto a neutralizzare l’incidenza fiscale e a garantire al beneficiario un netto pari al trattamento pensionistico anticipato. La questione di giurisdizione è stata dichiarata ormai cristallizzata e non oggetto del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui la determinazione dell’assegno straordinario previsto dal D.I. n. 158/2000 deve rispettare la finalità della specifica disciplina di esodo: assicurare al lavoratore, nel periodo che precede la pensione, un reddito netto pari al trattamento pensionistico virtualmente calcolato, inclusa l’anzianità contributiva mancante. Di conseguenza, le ritenute di legge da sommare al trattamento pensionistico netto ai sensi dell’art. 10, comma 9, del decreto devono essere calcolate con il criterio agevolato dell’art. 17, comma 4-bis, TUIR, applicabile all’intero assegno, e non con quello ordinario dell’art. 17, comma 2. La sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria è stata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di entrambi i gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate per la difficoltà delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • D.I. 28 aprile 2000, n. 158, art. 10, comma 9

    la misura lorda dell’assegno è computata sommando l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, nonchè l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario;

    L’importo lordo dell’assegno straordinario si ottiene sommando al trattamento pensionistico netto virtuale, comprensivo dell’anzianità contributiva mancante, le ritenute di legge dovute sull’assegno; queste ritenute vanno determinate secondo il criterio fiscale applicabile all’assegno nel suo complesso.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 17, comma 4-bis

    l’importo delle “ritenute di legge”, che il successivo art. 10, comma 9, impone di sommare all’importo netto del trattamento pensionistico, quale componente dell’assegno straordinario, va calcolato con lo stesso criterio applicabile all’intero assegno, e cioè con l’aliquota agevolata del t.u.i.r., ex art. 17, comma 4-bis, anzichè con l’aliquota ordinaria di cui al t.u.i.r., art. 17, comma 2.

    Le ritenute da aggiungere al trattamento pensionistico netto virtuale devono essere calcolate applicando l’aliquota agevolata prevista dal comma 4-bis, poiché lo stesso criterio fiscale deve operare sull’intero assegno straordinario.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 17, comma 2

    l’importo delle “ritenute di legge”, che il successivo art. 10, comma 9, impone di sommare all’importo netto del trattamento pensionistico, quale componente dell’assegno straordinario, va calcolato con lo stesso criterio applicabile all’intero assegno, e cioè con l’aliquota agevolata del t.u.i.r., ex art. 17, comma 4-bis, anzichè con l’aliquota ordinaria di cui al t.u.i.r., art. 17, comma 2.

    Il criterio ordinario del comma 2 non è quello applicabile alle ritenute da sommare all’assegno straordinario di sostegno al reddito disciplinato dal D.I. n. 158/2000.

Massime di principio

  • La determinazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito previsto per l’esodo anticipato deve essere effettuata in funzione della finalità propria della disciplina che lo istituisce, non applicando indistintamente criteri adottati per altre procedure di prepensionamento.
  • Quando la disciplina dell’assegno straordinario impone di sommare al trattamento pensionistico netto virtuale le ritenute di legge sull’assegno, tali ritenute devono essere calcolate con lo stesso criterio fiscale applicabile all’intero assegno. Nel regime del D.I. n. 158/2000, si applica l’aliquota agevolata dell’art. 17, comma 4-bis, TUIR, così da assicurare al lavoratore esodato un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato.
  • Se, una volta cassata la sentenza impugnata, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioPensioni
RamiTributiPrevidenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.