Cassazione Penale, Ordinanza n. 21393/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura semplificata e senza formalità, rilevando che le doglianze non rientravano tra quelle consentite contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello resa all'esito di un procedimento definito ex art. 599-bis c.p.p. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso non investiva profili ammissibili relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o a un contenuto della decisione difforme dall'accordo, ma si limitava a censurare la mancata applicazione dell'art. 385, comma 4, c.p., quindi un profilo estraneo ai limiti del controllo di legittimità in questo particolare rito.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è impugnabile in cassazione solo per vizi inerenti alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono ammissibili censure su motivi rinunciati, mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e vizi sulla pena, salvo illegalità della sanzione.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso avverso la pronuncia ex art. 599-bis c.p.p., secondo il principio richiamato dalla Corte.
art. 385, comma 4, c.p.
Nel caso concreto il ricorrente ha censurato la mancata applicazione di tale disposizione, ma il motivo è stato ritenuto non consentito nell'ambito del ricorso contro la decisione resa ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili in cassazione soltanto vizi che incidano sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non sono ammissibili censure relative a motivi rinunciati, alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o alla determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge.
- Se il ricorso avverso una decisione ex art. 599-bis c.p.p. deduce esclusivamente questioni estranee ai motivi consentiti, esso deve essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
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