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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03075/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della debitrice per un credito di euro 128.289,04, invocando il privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5, c.c. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo e il Tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto del privilegio ritenendo che: a) la qualifica artigiana non potesse essere dimostrata solo per testi; b) la documentazione prodotta (fatture) evidenziasse mere attività di intermediazione nella fornitura di materiali, estranee alla nozione di impresa artigiana; c) le fatture non indicassero attività o servizi direttamente eseguiti dalla società; d) il richiamo nelle fatture a un patto di riservato dominio fosse indicativo della preponderanza della fornitura di beni. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, omesso/erroneo esame di fatti decisivi e mancata ammissione di prove determinanti, lamentando che il tribunale non avesse considerato la documentazione prodotta e avesse negato la prova testimoniale; dall'altro, violazione di legge per avere escluso la natura artigiana dell'attività, sostenendo che da fatture, DDT e libro cespiti risultassero vere lavorazioni sui materiali e che il patto di riservato dominio servisse solo a garantire il pagamento del prezzo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, strettamente connessi, si risolvessero in una censura sulla valutazione delle prove e delle risultanze documentali, non deducibile nei termini prospettati in cassazione. Ha ribadito che, ai fini del privilegio artigiano ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è elemento necessario ma non sufficiente, dovendo concorrere gli ulteriori presupposti previsti dalla L. n. 443/1985. Ha inoltre osservato che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito, e che il cattivo apprezzamento delle prove non legali non è sindacabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Né la doglianza sulla prova testimoniale era autosufficiente, non essendo stati specificati i capitoli di prova e la loro decisività. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dei curatori; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis, n. 5, c.c.

    privilegio ex art. 2751 bis, n. 5

    Per il riconoscimento del privilegio ai crediti dell'impresa artigiana non basta la sola iscrizione all'albo, occorrendo anche la sussistenza degli altri presupposti previsti dalla legge speciale richiamata dal codice civile.

  • L. n. 443/1985

    La disciplina dell'impresa artigiana richiamata dall'art. 2751-bis, n. 5, c.c. richiede il concorso dei presupposti di legge per il riconoscimento del privilegio.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito; non è consentita una rivalutazione del merito delle prove.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini del privilegio spettante ai crediti dell'impresa artigiana, l'iscrizione all'albo non è sufficiente da sola: il creditore deve dimostrare anche tutti gli altri requisiti sostanziali previsti dalla disciplina dell'artigianato.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; il cattivo apprezzamento delle prove non legali resta insindacabile salvo anomalie motivazionali rilevanti nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non determina, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico controverso è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • La censura sulla mancata ammissione di una prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente i capitoli di prova, il loro contenuto e la loro decisività rispetto alla ratio decidendi.
  • Il vizio relativo al diniego o alla mancata considerazione di una prova è denunciabile solo se la prova avrebbe potuto, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, sovvertire il fondamento della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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